LEGGE 27 dicembre 2002, n.289
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003).
INDICE
TITOLO
I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1 (Risultati differenziali)
TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Capo I - PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE
Art.
2 (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)
Art. 3 (Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito
delle persone fisiche)
Art. 4 (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)
Art. 5 (Riduzioni dell'imposta regionale sulle attivita' produttive)
Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO
Art.
6 (Concordato preventivo)
Art. 7 (Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo
per gli anni pregressi mediante autoliquidazione)
Art. 8 (Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi)
Art. 9 (Definizione automatica per gli anni pregressi)
Art. 10 (Proroga di termini)
Art. 11 (Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria,
catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli
immobili)
Art. 12 (Definizione dei carichi di ruolo pregressi)
Art. 13 (Definizione dei tributi locali)
Art. 14 (Regolarizzazione delle scritture contabili)
Art. 15 (Definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e
dei processi verbali di constatazione)
Art. 16 (Chiusura delle liti fiscali pendenti)
Art. 17 (Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale)
Capo III - PROROGHE E ALTRE DISPOSIZIONI
Art.
18 (Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli e di tassa automobilistica
su alcuni quadricicli)
Art. 19 (Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo)
Art. 20 (Emersione di attivita' detenute all'estero)
Art. 21 (Disposizioni in materia di accise)
Art. 22 (Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da
divertimento e intrattenimento.
TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I - SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art.
23 (Razionalizzazione delle spese e flessibilita' del bilancio)
Art. 24 (Acquisto di beni e servizi)
Art. 25 (Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare)
Art. 26 (Disposizioni in materia di innovazione tecnologica)
Art. 27 (Progetto "PC ai giovani")
Art. 28 (Acquisizione di informazioni)
Art. 29 (Patto di stabilita' interno per gli enti territoriali)
Art. 30 (Disposizioni varie per le regioni)
Art. 31 (Disposizioni varie per gli enti locali)
Art. 32 (Flussi di tesoreria e dati di cassa)
Capo II - ONERI DI PERSONALE
Art.
33 (Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione
integrativa)
Art. 34 (Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi
pubblici)
Art. 35 (Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)
Art. 36 (Indennita' e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del
costo della vita)
Art. 37 (Retribuzione dei giudici della Corte costituzionale)
Capo III - INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art.
38 (Gestioni previdenziali)
Art. 39 (Spesa assistenziale e benefici previdenziali per i lavoratori esposti
all'amianto)
Art. 40 (Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio
civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili)
Art. 41 (Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilita'
e contratti di solidarieta)
Art. 42 (Confluenza dell'INPDAI nell'INPS)
Art. 43 (Norme in materia di ENPALS)
Art. 44 (Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianita' e redditi
da lavoro)
Art. 45 (Interventi per agevolare l'artigianato e i coltivatori diretti)
Art. 46 (Fondo nazionale per le politiche sociali.
Art. 47 (Finanziamento di interventi per la formazione professionale)
Art. 48 (Fondi interprofessionali per la formazione continua)
Art. 49 (Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi
ex Jugoslavia)
Art. 50 (Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)
Art. 51 (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)
Capo IV - INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Art.
52 (Razionalizzazione della spesa sanitaria)
Art. 53 (Medici con titolo di specializzazione)
Art. 54 (Livelli essenziali di assistenza)
Art. 55 (Interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico)
Art. 56 (Fondo per progetti di ricerca)
Art. 57 (Commissione unica sui dispositivi medici)
Art. 58 (Incentivi per la ricerca farmaceutica)
Art. 59 (Deducibilita' delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle
malattie neoplastiche)
Capo V - FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI
Art.
60 (Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo)
Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree)
Art. 62 (Incentivi agli investimenti)
Art. 63 (Incentivi alle assunzioni)
Art. 64 (Misure compensative per le regioni e gli enti locali)
Art. 65 (Operazioni sui titoli di Stato)
Art. 66 (Sostegno della filiera agroalimentare)
Art. 67 (Disposizioni per l'insediamento nelle zone di montagna)
Art. 68 (Interventi per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini)
Art. 69 (Misure in materia agricola)
Art. 70 (Fondo rotativo per la progettualita)
Art. 71 (Fondo rotativo per le opere pubbliche)
Art. 72 (Fondi rotativi per le imprese)
Art. 73 (Estensione di interventi di promozione industriale)
Art. 74 (Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati
di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali)
Art. 75 (Interventi ferroviari)
Art. 76 (Interventi stradali)
Art. 77 (Interventi ambientali)
Art. 78 (Fondo per lo sviluppo sostenibile)
Art. 79 (Limiti di impegno)
Capo VI - ALTRI INTERVENTI
Art.
80 (Misure di razionalizzazione diverse)
Art. 81 (Misure di contenimento dell'inflazione nel mercato assicurativo)
Art. 82 (Continuita' territoriale)
Art. 83 (Mutui agevolati)
Art. 84 (Privatizzazione del patrimonio immobiliare delle regioni, degli enti
locali e degli altri enti pubblici)
Art. 85 (Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna)
Art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici
di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219)
Art. 87 (Banconote e monete)
Art. 88 (Disposizioni concernenti i consorzi agrari)
Art. 89 (Contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione
digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad Internet)
Art. 90 (Disposizioni per l'attivita' sportiva dilettantistica)
Art. 91 (Asili nido nei luoghi di lavoro)
Art. 92 (Esenzioni a favore dei centri sociali per anziani)
TITOLO IV - NORME FINALI
Art.
93 (Fondi speciali e tabelle)
Art. 94 (Disposizioni varie)
Art. 95 (Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1 (Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta
determinato in termini di competenza in 48.200 milioni di euro, al netto di
5.760 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni
di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore
a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio
di previsione per il 2003, resta fissato, in termini di competenza, in 281.000
milioni di euro per l'anno finanziario 2003.
2. Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto da finanziare
del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti
della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in 42.500 milioni di
euro ed in 37.500 milioni di euro, al netto di 4.210 milioni di euro per l'anno
2004 e 4.210 milioni di euro per l'anno 2005, per le regolazioni debitorie;
il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente,
in 285.000 milioni di euro ed in 298.000 milioni di euro. Per il bilancio
programmatico degli anni 2004 e 2005, il livello massimo del saldo netto da
finanziare e' determinato, rispettivamente, in 46.500 milioni di euro ed in
42.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in 289.000 milioni di euro ed in 303.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al
netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza
o ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori entrate rispetto
alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate
per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare
la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela
della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero
riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi
indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Capo I
PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE
Art. 2 (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le parole:
"al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10" sono
aggiunte le seguenti: ", nonche' della deduzione spettante ai sensi dell'articolo
10-bis";
b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, e' inserito il seguente:
"Articolo 10-bis. (Deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione)
1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui all'articolo
14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo
di 3.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi
di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera
a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione
di cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile
con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi
di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma
1 e' aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello
previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.
4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi
di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui
all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata di un importo
pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.
5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente
al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate
nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e diminuito
del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'articolo 14, e
l'importo di 26.000 euro.
Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per
intero; se lo stesso e' zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli
altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre
decimali";
c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo,
al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione
per assicurare la progressivita' dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis,
le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro,
29 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto
redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un
importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non e' dovuta.
Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di
pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non e' dovuta la
parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito
complessivo e 7.500 euro";
d) l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 13. (Altre detrazioni)
1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o piu' redditi di cui agli
articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e
47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione
dall'imposta lorda pari a:
a) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro ma non a
29.500 euro;
b) 235 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.500 euro ma non a
36.500 euro;
c) 180 euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro ma non a
41.500 euro;
d) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro ma non a
46.700 euro;
e) 25 euro se il reddito complessivo e' superiore a 46.700 euro ma non a 52.000
euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi
di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta
lorda pari a:
a) 70 euro se il reddito complessivo e' superiore a 24.500 euro ma non a 27.000
euro;
b) 170 euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro ma non a
29.000 euro;
c) 290 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma non a
31.000 euro;
d) 230 euro se il reddito complessivo e' superiore a 31.000 euro ma non a
36.500 euro;
e) 180 euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro ma non a
41.500 euro;
f) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro ma non a
46.700 euro;
g) 25 euro se il reddito complessivo e' superiore a 46.700 euro ma non a 52.000
euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi
di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui
all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 80 euro se il reddito complessivo e' superiore a 25.500 euro ma non a 29.400
euro;
b) 126 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.400 euro ma non a
31.000 euro;
c) 80 euro se il reddito complessivo e' superiore a 31.000 euro ma non a 32.000
euro.
4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro".
2. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "i corrispondenti
scaglioni annui di reddito" sono inserite le seguenti: ", al netto
della deduzione di cui all'articolo 10-bis del medesimo testo unico,".
3. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche
dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di
dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre
2002, se piu' favorevoli.
4. La deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non rileva ai fini della
determinazione della base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito
delle persone fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo
50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360.
5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete,
per le spese sostenute fino al 30 settembre 2003, per un ammontare complessivo
non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi
rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di
pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
realizzati fino al 30 settembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di
interventi iniziati successivamente al 1º gennaio 1998, ai fini del computo
del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene
conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso
di trasferimento per atto tra vivi dell'unita' immobiliare oggetto degli interventi
di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n . 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona
fisica dell'unita' immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate
in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto,
la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente
all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti,
proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento
edilizio, di eta' non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione puo' essere
ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari
importo.
6. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole:
"31 dicembre 2002" e: "30 giugno 2003" sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e: "30 giugno
2004"; all'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2002"
sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2003".
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo,
finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per
l'attivita' educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso
scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
8. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e' inserito il seguente:
"4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i
costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attivita' qualificabili come
reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti".
9. Sono indeducibili ai sensi dell'articolo 75 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni,
i costi sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente,
a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo,
la diffusione di specialita' medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.
10. La revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito prevista nel
comma 1, lettera c), del presente articolo, ha effetto per i periodi di imposta
che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004 per gli emolumenti arretrati di
cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni.
11. Per l'anno 2003 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in
via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone
di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio
dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente
8.000 euro.
12. Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 25-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente:
"Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta
e' applicata a titolo d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni
percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle
spese di produzione del reddito".
13. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente
l'indetraibilita' dell'IVA afferente le operazioni aventi ad oggetto ciclomotori,
motocicli, autovetture ed autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
le parole:
"31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2003".
Art. 3 (Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta
sul reddito delle persone fisiche)
1. In funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione
e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale:
a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche
per i comuni e le regioni, nonche' la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui all'articolo 16, comma 3, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente al
29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per
l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata
tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo
fiscale;
b) fermo restando quanto stabilito dall'accordo interistituzionale tra il
Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunita' montane stipulato
il 20 giugno 2002, e' istituita l'Alta Commissione di studio per indicare
al Governo, sulla base dell'accordo di cui alla lettera a), i principi generali
del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi
degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.
Per consentire l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito
dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province, citta'
metropolitane e regioni, previsto dall'articolo 119 della Costituzione, l'Alta
Commissione di cui al precedente periodo propone anche i parametri da utilizzare
per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale
e tutta o parte dell'attivita' produttiva in regioni diverse.
In particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello
statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455, l'Alta Commissione propone le modalita' mediante le quali, sulla
base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale
fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa dispongono di
stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei
confronti della Regione stessa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro dell'interno e con
il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, e' definita la
composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche rappresentanti
delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate
le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed e' stabilita la data
di inizio delle sue attivita'.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente
periodo e' emanato entro il 31 gennaio 2003. L'Alta Commissione di studio
presenta al Governo la sua relazione entro il 31 marzo 2003. Il Governo presenta
al Parlamento entro il 30 aprile 2003 una relazione nella quale viene dato
conto degli interventi, anche di carattere legislativo, necessari per dare
attuazione all'articolo 119 della Costituzione. Per l'espletamento della sua
attivita' l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione
tecnica per la spesa pubblica, la quale e' soppressa con decorrenza dalla
data di costituzione dell'Alta Commissione.
Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i mezzi necessari per
il funzionamento dell'Alta Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie,
previste per il funzionamento della soppressa Commissione tecnica per la spesa
pubblica sono destinate al funzionamento dell'Alta Commissione, ivi compresi
gli oneri relativi agli emolumenti da corrispondere ai componenti, fissati
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dopo il terzo comma,
e' aggiunto il seguente:
"Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale,
ivi comprese eventuali collaborazioni esterne, locali e strumenti operativi,
messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro".
Art. 4 (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili
distribuiti da societa' ed enti, le parole: "al 53,85 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento";
b) all'articolo 91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, le parole: "del 35 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "del 34 per cento";
c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti
sugli utili distribuiti, le parole: "del 53,85 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "del 51,51 per cento", e, al comma 5, le parole:
"al 53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51
per cento".
2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma
4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
relativamente alle plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione
degli articoli 1 e 4, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n.
358, la percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2 dell'articolo
4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, e' ridotta al 44,12 per
cento.
Art. 5 (Riduzioni dell'imposta regionale sulle attivita' produttive)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole:
"attribuiti fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse; b) all'articolo
10-bis, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuite fino al 31 dicembre
1999" sono soppresse.
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili
e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro";
2) alla lettera b), il numero 2) e' sostituito dal seguente:
"2) i compensi per attivita' commerciali e per prestazioni di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81, comma 1, lettere
i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse
in deduzione le indennita' di trasferta previste contrattualmente, per la
parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo
48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";
c) al comma 2, primo periodo, le parole: "alla generalita' dei dipendenti
e dei collaboratori " sono sostituite dalle seguenti:
"alla generalita' o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori";
d) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a)
ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;
c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;
d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91.";
e) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
"4-bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad
e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della
produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una
deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente
impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque; la deduzione
e' ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo
d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale e' ridotta in
misura proporzionale. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
e), la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio
di attivita' commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attivita'
istituzionali, l'importo di cui al primo periodo e' ridotto in base al rapporto
di cui all'articolo 10, comma 2. Ai fini del computo del numero di lavoratori
dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si
tiene conto degli appren disti, dei disabili e del personale assunto con contratti
di formazione lavoro.
4-bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici
mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attivita' in corso d'anno, gli
importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma bis e dei
componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare.
";
f) al comma 4-ter, le parole: "di cui al comma 4-bis" sono sostituite
dalle seguenti:
"di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1".
3. Il comma 2-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002,
n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
e' sostituito dal seguente:
"2-quinquies. La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i contributi
erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, fatta eccezione per quelli
correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi
nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per
i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui
redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli
contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale".
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO
Art. 6 (Concordato preventivo)
1. e' istituito il concordato triennale preventivo. Al concordato possono
accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo
soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' all'imposta
regionale sulle attivita' produttive che hanno realizzato, nel periodo di
imposta che immediatamente precede quello in corso alla data della definizione
del concordato, ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro.
Il concordato ha per oggetto la definizione per tre anni della base imponibile
delle imposte di cui al periodo precedente. Gli eventuali maggiori imponibili,
rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono soggetti ad imposta e quest'ultima
non e' ridotta per gli imponibili eventualmente minori.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente
si applicano le disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dalle date stabilite
con il medesimo regolamento, e sono emanate le relative norme di attuazione.
Art. 7 (Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro
autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione)
1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni,
nonche' i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del
predetto articolo 5, relativi ad annualita' per le quali le dichiarazioni
sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le disposizioni del
presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o piu' periodi
d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali,
dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei
tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei
criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo
conto, in alternativa:
a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi
di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo
d'imposta i predetti studi;
b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei parametri
di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun
periodo d'imposta i predetti parametri;
c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in classi omogenee
sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o
di compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e di redditivita'
risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i ricavi o
compensi con le modalita' di cui alle lettere a) e b).
2. La definizione automatica puo' altresi' essere effettuata, con riferimento
alle medesime annualita' di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari
esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonche' dalle imprese di allevamento
di cui all'articolo 78 del medesimo testo unico, e successive modificazioni,
ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive.
La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente
avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualita',
sulla base di una specifica metodologia di calcolo, approvata con il decreto
di cui al comma 14, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto.
3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 e' esclusa per i soggetti:
a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato
nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito
agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569
euro;
c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' stato
notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso
di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore
aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche'
invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218;
d) nei cui riguardi e' stato avviato procedimento penale per i reati previsti
dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha formale
conoscenza.
4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero
di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, la definizione e' ammessa a condizione che il contribuente
versi entro il 20 giugno 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale
notificato entro la predetta data.
5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al comma 1 possono effettuare
la definizione automatica con il versamento entro il 20 giugno 2003 esclusivamente
di una somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta successivi, la definizione
automatica si perfeziona con il versamento entro il 20 giugno 2003 delle somme
determinate secondo la metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile
al contribuente. Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso
non possono essere inferiori a 600 euro per le persone fisiche e a 1.500 euro
per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti gli
interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte complessivamente dovute a titolo
di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la
parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo
di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a titolo di maggiore
imposta sono aumentati di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualita'
oggetto di definizione, escluso il 1997.
La somma di cui al periodo precedente non e' dovuta dai soggetti di cui al
comma 2. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione
automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per
gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono
essere versati in due rate, di pari importo, entro il 20 giugno 2004 ed entro
il 20 giugno 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno
2003.
L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina
l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non
corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa
pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di
versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze,
e gli interessi legali.
6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore
a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti
dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica,
nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non
inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo
3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, possono effettuare la definizione automatica di cui al comma
1 con il versamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualita'.
7. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non
corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata,
ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi
di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli
importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che
risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude
la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla
dichiarazione. e' pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo
delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi
d'imposta per i quali la definizione automatica non e' intervenuta, il recupero
della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni
nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.
9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali,
rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale
ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso,
e non sono dovuti interessi e sanzioni.
10. Le societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, nonche' i titolari dell'azienda coniugale non gestita in
forma societaria o dell'impresa familiare, che hanno effettuato la definizione
automatica secondo le modalita' del presente articolo, comunicano alle persone
fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta definizione,
entro il 20 luglio 2003. La definizione automatica da parte delle persone
fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona con
il versamento delle somme dovute entro il 16 settembre 2003, secondo le disposizioni
del presente articolo; gli interessi di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono
dal 17 settembre 2003. La definizione effettuata dai soggetti indicati dal
primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento ai
sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone
fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. Per
il periodo di imposta 1997, la definizione automatica effettuata dalle societa'
o associazioni nonche' dai titolari dell'azienda coniugale non gestita in
forma societaria o dell'impresa familiare rende definitivi anche i redditi
prodotti in forma associata. La disposizione di cui al periodo precedente
si applica, altresi', per gli altri periodi d'imposta definiti a norma del
comma 6 dai predetti soggetti che abbiano dichiarato ricavi e compensi di
ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore
di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni,
e nei confronti dei quali non siano riscontrabili anomalie negli indici di
coerenza economica, nonche' qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di
ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di
cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
e successive modificazioni.
11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento
e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del
codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attivita'
di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli
32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ed esclude l'applicabilita' delle presunzioni di cessioni e
di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.
L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilita'
delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente
mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione
in suo possesso.
12. La definizione automatica non e' revocabile ne´ soggetta a impugnazione
e non e' integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo
quanto previsto dal comma 9.
13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualita', rende
definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con
riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente
o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione
delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo
36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonche' gli effetti
derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni
dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte
dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica
l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni
presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali,
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive.
14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono
definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di
calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, tenuto conto
degli indici di coerenza economica, nonche' i criteri per la determinazione
delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote
vigenti in ciascun periodo di imposta.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite
le modalita' tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per
la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti,
da effettuare comunque entro il 31 luglio 2003, e le modalita' di versamento,
secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione
ivi prevista.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002
una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base
delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facolta' di cui
al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni
integrative presentate.
Art. 8 (Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi)
1. Le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini per
la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, possono essere
integrate secondo le disposizioni del presente articolo. L'integrazione puo'
avere effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle
imposte sostitutive, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, dell'imposta
sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dei
contributi previdenziali e di quelli al Servizio sanitario nazionale. I soggetti
indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, possono integrare,
secondo le disposizioni del presente articolo, le ritenute relative ai periodi
di imposta di cui al presente comma.
2. I versamenti delle imposte di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b),
numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e all'articolo
8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, relativamente ai quali
il termine e' scaduto entro il 31 ottobre 2002 e, alla data di entrata in
vigore della presente legge, non sono stati notificati avvisi di accertamento,
possono essere definiti, su richiesta dei contribuenti, mediante la presentazione
di dichiarazione integrativa. La definizione avviene con il pagamento di un
importo pari al 20 per cento delle imposte non versate. Le controversie, sulle
quali non sia ancora intervenuto accertamento definitivo o pronunzia non piu'
impugnabile, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al
30 per cento del dovuto o della maggiorazione accertata dagli uffici alla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti
entro il 16 marzo 2003, mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti
in ciascun periodo di imposta relative ai tributi indicati nel comma 1 nonche'
dell'intero ammontare delle ritenute e contributi, sulla base di una dichiarazione
integrativa da presentare, entro la medesima data, in luogo di quella omessa
ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione gia' presentata. La predetta
dichiarazione integrativa e' presentata in via telematica direttamente ovvero
avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
e successive modificazioni, salvo che per i periodi d'imposta 1996 e 1997,
per i quali la dichiarazione e' presentata su supporto cartaceo. Qualora gli
importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedano, per le persone
fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000
euro, gli importi e ccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo,
entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali
a decorrere dal 17 marzo 2003.
L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina
l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte
a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa di ammontare pari al 30
per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi
legali. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso
di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, ne'
per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza,
ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate;
la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla
dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla
dichiarazione integrativa, e' versata secondo le modalita' previste dal presente
articolo. e' in ogni caso preclusa la deducibilita' delle maggiori imposte
e contributi versati. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative
non puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori
non assoggettati a ritenuta. I versamenti delle somme dovute ai sensi del
presente comma sono effettuati secondo le modalita' previste dall'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
esclusa la compensazione ivi prevista.
4. In alternativa alle modalita' di dichiarazione e versamento di cui al comma
3, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli che hanno omesso la
presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di
cui al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione integrativa in
forma riservata ai soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Questi ultimi rilasciano agli interessati
copia della dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 21 marzo
2003, le maggiori somme dovute secondo le disposizioni contenute nel capo
III del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione
di cui all'articolo 17 dello stesso decreto legislativo, e comunicano all'Agenzia
delle entrate l'ammontare complessivo delle medesime somme senza indicazione
dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa
riservata. e' esclusa la rateazione di cui al comma 3.
5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalita',
anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, e' dovuta
un'imposta sostitutiva di quelle indicate al comma 1, pari al 13 per cento.
Per la dichiarazione e il versamento della predetta imposta sostitutiva si
applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
6. Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della procedura prevista
dal presente articolo comporta, limitatamente alle annualita' oggetto di integrazione
ai sensi del comma 3 e del comma 4 e ai maggiori imponibili ovvero alle maggiori
ritenute risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati, rispettivamente,
del 100 e del 50 per cento per ciascun periodo d'imposta:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati,
di ogni accertamento tributario e contributivo;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali,
ivi comprese quelle accessorie, nonche', ove siano stati integrati i redditi
di cui al comma 5, e ove ricorra la ipotesi di cui all'articolo 14, comma
4, delle sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale di
cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per i reati tributari di
cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74;
d) l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per i reati previsti dagli
articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonche'
dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano
stati commessi per eseguire od occultare i reati di cui alla lettera c), ovvero
per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione
tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica ai procedimenti
in corso.
7. Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento del 100 per cento previsto
dal comma 6 e gli effetti di cui alle lettere c) e d)
del medesimo comma operano a condizione che, ricorrendo la ipotesi di cui
all'articolo 14, comma 4, si provveda alla regolarizzazione contabile delle
attivita' detenute all'estero secondo le modalita' ivi previste.
8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche nei confronti dei
soggetti diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi dei maggiori
imponibili.
9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attivita' di
controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata
di cui al comma 4 puo' opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi,
estintivi e di esclusione della punibilita' di cui ai commi 6 e 7 con invito
a controllare la congruita' delle somme di cui ai commi 3 e 5, in relazione
all'ammontare dei maggiori redditi e imponibili nonche' delle ritenute e dei
contributi indicati nella dichiarazione integrativa.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:
a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato
processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento
ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al contraddittorio
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; in caso
di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente
ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui all'articolo 54, quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, l'integrazione e' ammessa a condizione che il
contribuente versi entro il 16 marzo 2003 le somme derivanti dall'accertamento
parziale notificato entro la predetta data;
b) alla data di presentazione della dichiarazione integrativa sia stato gia'
avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui alle lettere c) e d)
del comma 6, di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale
conoscenza.
11. Le societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' i titolari dell'azienda
coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa familiare, che hanno
presentato la dichiarazione integrativa secondo le modalita' del presente
articolo, comunicano, entro il 16 aprile 2003, alle persone fisiche titolari
dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta presentazione della relativa
dichiarazione. La integrazione da parte delle persone fisiche titolari dei
redditi prodotti in forma associata si perfeziona presentando, entro il 20
giugno 2003, la dichiarazione integrativa di cui al comma 3 e versando contestualmente
le imposte e i relativi contributi secondo le modalita' di cui al medesimo
comma 3. La presentazione della dichiarazione integrativa da parte dei soggetti
di cui al primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento,
ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti
che non hanno integrato i redditi prodotti in forma associata.
12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei redditi e degli imponibili
ai sensi del presente articolo non genera obbligo o facolta' della segnalazione
di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale. L'integrazione effettuata
ai sensi del presente articolo non costituisce notizia di reato.
13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite le modalita'
applicative del presente articolo.
Art. 9 (Definizione automatica per gli anni pregressi)
1. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente
articolo, presentano una dichiarazione con le modalita' previste dai commi
3 e 4 dell'articolo 8, chiedendo, a pena di nullita', la definizione automatica
per tutte le imposte e concernente tutti i periodi d'imposta per i quali i
termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro
il 31 ottobre 2002. Non possono essere oggetto di definizione automatica i
redditi soggetti a tassazione separata, nonche' i redditi di cui al comma
5 dell'articolo 8, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilita'
di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo articolo 8,
secondo le modalita' ivi indicate.
2. La definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo
d'imposta:
a) ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte
sostitutive, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' dell'imposta
sul patrimonio netto delle imprese, fermi restando i versamenti minimi di
cui ai commi 3 e 4, di un importo pari al 18 per cento delle imposte lorde
e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente
presentata; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva e' risultata di ammontare
superiore a 10.000 euro, la percentuale applicabile all'eccedenza e' pari
al 16 per cento, mentre se e' risultata di ammontare superiore a 20.000 euro,
la percentuale applicabile a quest'ultima eccedenza e' pari al 13 per cento;
b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi
di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta
relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del
2 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo; se l'imposta relativa
alle operazioni imponibili ovvero l'imposta detraibile superano gli importi
di 200.000 euro, le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari
all'1,5 per cento, e se i predetti importi di imposta superano 300.000 euro
le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento.
3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera
a), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno pari:
a) a 100 euro, per le persone fisiche e le societa' semplici titolari di redditi
diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti
o professioni;
b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa, per
gli esercenti arti e professioni, per le societa' e le associazioni di cui
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
nonche' per i soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico:
1) 450 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a 10.000
euro;
2) 900 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a 100.000
euro;
3) 1.200 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a
200.000 euro;
4) 1.600 euro, se l'ammontare dei ricavi o compensi non e' superiore a 500.000
euro;
5) 2.000 euro, se l'ammontare dei ricavi o compensi non e' superiore a 5.000.000
di euro;
6) 450 euro, per ogni 500.000 euro in piu'.
4. Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche titolari dei redditi
prodotti in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il titolare e i collaboratori
dell'impresa familiare nonche' il titolare e il coniuge dell'azienda coniugale
non gestita in forma societaria, indicano nella dichiarazione integrativa,
per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare dell'importo minimo da versare
determinato, con le modalita' indicate nel comma 3, lettera b), in ragione
della propria quota di partecipazione. In nessun caso tale importo puo' risultare
di ammontare inferiore a 200 euro.
5. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4 deve essere versato
quello di ammontare maggiore.
6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera
b), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno pari a:
a) 500 euro, per i soggetti con volume d'affari fino a 10.000 euro;
b) 1.000 euro, per quelli con volume d'affari superiore a 10.000 euro ma non
a 200.000 euro;
c) 2.000 euro, per gli altri soggetti.
7. Ai fini della definizione automatica e' esclusa la rilevanza a qualsiasi
effetto delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie.
e' pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette
perdite. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita
o in pareggio e' versato un importo almeno pari a quello minimo di cui al
comma 3, lettera b), per ciascuno dei periodi stessi.
8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative ai tributi
di cui al comma 1, e' dovuto, per ciascuna di esse e per ciascuna annualita',
un importo pari a 1.500 euro per le persone fisiche, elevato a 3.000 euro
per le societa' e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e per i soggetti di cui
all'articolo 87 del medesimo testo unico.
9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualita', rende definitiva
la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento
alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilita'
di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte
e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, nonche' gli effetti derivanti dal controllo delle
dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; le variazioni
dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte
dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica
l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni
presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, de ll'imposta
sul valore aggiunto, nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute,
acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, ne´ per il riconoscimento
di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni
d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate.
10. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati,
di ogni accertamento tributario;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle
accessorie;
c) l'esclusione della punibilita' per i reati tributari di cui agli articoli
2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per
i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492
del codice penale, nonche' dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile,
quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti
reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla
stessa pendenza o situazione tributaria; i predetti effetti operano a condizione
che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della presente
legge si provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attivita', anche
detenute all'estero, secondo le modalita' ivi previste, ferma restando la
decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attivita'
medesime.
L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica ai procedimenti in
corso.
11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul monitoraggio fiscale
di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di cui
all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione
contabile di tutte le attivita' detenute all'estero secondo le modalita' ivi
previste, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione
delle attivita' medesime.
12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo, per ciascun
periodo di imposta, eccedano complessivamente, per le persone fisiche, la
somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli
importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro
il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali a
decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze
entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per
il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla
meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla
scadenza medesima, e gli interessi legali.
13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attivita' di
controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata
puo' opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di
esclusione della punibilita' di cui al comma 10, con invito a controllare
la congruita' delle somme versate ai fini della definizione e indicate nella
medesima dichiarazione.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:
a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato
processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento
ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al contraddittorio
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; in caso
di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, la definizione e' ammessa a condizione che il contribuente
versi entro il 16 marzo 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale
notificato alla predetta data;
b) alla data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica
di cui al presente articolo sia stato gia' avviato un procedimento penale
per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 10, di cui il soggetto che
presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza;
c) il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni
relative a tutti i tributi di cui al comma 2 e per tutti i periodi d'imposta
di cui al comma 1.
15. Le preclusioni di cui alle lettere a) e b) del comma 14 si applicano con
esclusivo riferimento ai periodi d'imposta ai quali si riferiscono gli atti
e i procedimenti ivi indicati. La definizione automatica non si perfeziona
se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione
originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti
che versano nelle ipotesi di cui al comma 14 del presente articolo; non si
fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali
acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti
definitivi.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002
una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni di cui al
presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio
della facolta' di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti
favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato
le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo
3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile
del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre
1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle
somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera
automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione
si perfeziona versando, entro il 16 marzo 2003, l'intero ammontare dovuto
per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti
a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento
della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi
da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma
di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo
di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere
dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze
delle rate semestrali non determina l'inefficacia della definizione automatica;
per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa
pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di
versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima,
e gli interessi legali.
18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite le modalita'
applicative del presente articolo.
Art. 10 (Proroga di termini)
1. Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli
articoli da 7 a 9 della presente legge, i termini di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di un
anno.
Art. 11 (Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro,
ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di
valore degli immobili)
1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni
e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici
formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate
entro la data del 30 novembre 2002 nonche' per le denunce e le dichiarazioni
presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli
incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti,
ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 marzo 2003, con l'aumento
del 25 per cento, a condizione che non sia stato precedentemente notificato
avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta.
2. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via principale, con esclusione
di sanzioni e interessi.
3. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta entro sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la domanda di definizione
e' priva di effetti.
4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termini
per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni,
non sono dovute sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei
tributi e all'adempimento delle formalita' omesse entro il 16 marzo 2003.
Art. 12 (Definizione dei carichi di ruolo pregressi)
1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati
ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 giugno
1999, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi
di mora e con il pagamento:
a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese
sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.
2. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, relativamente ai ruoli affidati tra il 1º
gennaio 1997 e il 30 giugno 1999, i concessionari informano i debitori di
cui al comma 1 che, entro il 31 marzo 2003, possono sottoscrivere apposito
atto con il quale dichiarano di avvalersi della facolta' attribuita dal medesimo
comma 1. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4
per cento.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' approvato
il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalita' di versamento
delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei
concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi
flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.
Art. 13 (Definizione dei tributi locali)
1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono
stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione
dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare
delle imposte e tasse loro dovute, nonche' l'esclusione o la riduzione dei
relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente
fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione
dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente
in tutto o in parte non adempiuti.
2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche
per i casi in cui siano gia' in corso procedure di accertamento o procedimenti
contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri
effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti
amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette
agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento
giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente,
sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo
adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione
o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.
3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi
propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarita'
giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti,
con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali,
nonche' delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o
parziale, di tributi erariali.
4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento
e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene
in conformita' e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia
previste dai rispettivi statuti.
Art. 14 (Regolarizzazione delle scritture contabili)
1. Le societa' di capitali e gli enti equiparati, le societa' in nome collettivo
e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonche' le persone
fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi d'impresa posseduti,
che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 8, possono specificare
in apposito prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di
elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili
o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse;
con riguardo ai predetti imponibili, maggiori imponibili o minori perdite
non si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 75 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e del terzo comma dell'articolo
61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni. Il predetto prospetto e' conservato per il periodo
previsto dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e deve essere esibito
o trasmesso su richiesta dell'ufficio competente.
2. Sulla base delle quantita' e valori evidenziati ai sensi del comma 1, i
soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione
delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nell'inventario,
nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli
del periodo di imposta in corso a tale data. Le quantita' e i valori cosi'
evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative ai periodi di
imposta successivi, con esclusione dei periodi d'imposta per i quali non e'
stata presentata la dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 8, salvo
che non siano oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio.
3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresi' procedere, nei medesimi
documenti di cui al comma 2, alla eliminazione delle attivita' o delle passivita'
fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi.
Dette variazioni non comportano emergenza di componenti positivi o negativi
ai fini della determinazione del reddito d'impresa ne' la deducibilita' di
quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi
fondi.
4. I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi delle disposizioni
di cui al comma 4 dell'articolo 8, possono procedere, nel rispetto dei principi
civilistici di redazione del bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai
sensi dei commi da 1 a 3, delle attivita' detenute all'estero alla data del
31 dicembre 2001, con le modalita' anche dichiarative di cui ai commi 3 e
4 del medesimo articolo 8. Dette attivita' si considerano riconosciute ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso
al 31 dicembre 2002.
5. I soggetti di cui al comma 1 che si sono avvalsi delle disposizioni di
cui all'articolo 9 possono procedere alla regolarizzazione delle scritture
contabili di cui al comma 3 con gli effetti ivi previsti, nonche', nel rispetto
dei principi civilistici di redazione del bilancio, alle iscrizioni nell'inventario,
nel rendiconto o nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli
del periodo di imposta in corso a tale data, di attivita' in precedenza omesse;
in tal caso, sui valori o maggiori valori dei beni iscritti e' dovuta un'imposta
sostitutiva del 13 per cento dei predetti valori. L'imposta sostitutiva di
cui al periodo precedente e' dovuta anche con riferimento alle attivita' detenute
all'estero alla data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto di regolarizzazione
contabile ai sensi del periodo precedente. In tale ultima ipotesi si applicano
le modalita' dichiarative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 8. L'imposta
sostitutiva del 13 per cento non e' dovuta se i soggetti si sono avvalsi anche
della facolta' prevista dal comma 5 dell'articolo 8. I maggiori valori iscritti
ai sensi del presente comma si considerano riconosciuti ai fini delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere
dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre
2002. L'imposta sostitutiva e' indeducibile ai fini delle imposte sui redditi
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
6. I soggetti che effettuano la definizione automatica del reddito d'impresa
di cui all'articolo 7, relativa a tutte le annualita' per le quali le dichiarazioni
sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, possono procedere all'adeguamento
delle esistenze iniziali dei beni ai sensi dell'articolo 59 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
successive modificazioni. L'adeguamento puo' essere effettuato mediante l'iscrizione
come esistenze iniziali delle rimanenze in precedenza omesse e con il versamento
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 5, ovvero mediante l'eliminazione
delle esistenze iniziali di quantita' o valori superiori a quelli effettivi.
L'adeguamento non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere. I maggiori
valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative ai periodi d'imposta
successivi.
Art. 15 (Definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio
e dei processi verbali di constatazione)
1. Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore della
presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso,
gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, non e' ancora intervenuta la definizione, nonche' i processi
verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, non e' stato notificato avviso di accertamento ovvero
ricevuto invito al contraddittorio, possono essere definiti secondo le modalita'
previste dal presente articolo, senza applicazione di interessi e sanzioni.
La definizione non e' ammessa per i soggetti nei cui confronti sia stato avviato
procedimento penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, di cui il contribuente ha formale conoscenza.
2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio
di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 marzo
2003, degli importi che risultano dovuti per effetto dell'applicazione delle
percentuali di seguito indicate, con riferimento a ciascuno scaglione:
a) 30 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente accertati
ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, non superiori a 15.000 euro;
b) 32 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente accertati
ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma
non superiori a 50.000 euro;
c) 35 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente accertati
ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro.
3. La definizione di cui al comma 2 e' altresi' ammessa nelle ipotesi di rettifiche
relative a perdite dichiarate, qualora dagli atti di cui al medesimo comma
2 emergano imposte o contributi dovuti.
In tal caso la sola perdita risultante dall'atto e' riportabile nell'esercizio
successivo nei limiti previsti dalla legge.
4. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1
si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 marzo 2003, di un importo
calcolato:
a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive,
applicando l'aliquota del 20 per cento alla somma dei maggiori componenti
positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale
medesimo;
b) per l'imposta regionale sulle attivita' produttive, l'imposta sul valore
aggiunto e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento l'aliquota
applicabile alle operazioni risultanti dal verbale stesso.
5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo sono effettuati
entro il 16 marzo 2003, secondo le modalita' previste dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa
la compensazione ivi prevista.
Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione eccedano,
per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti,
la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due
rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed entro il 16 marzo 2005, maggiorati
degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento
delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia
della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze
si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi'
dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate,
ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi
alla scadenza medesima, e gli interessi legali. Entro dieci giorni dal versamento
dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire
all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento unitamente ad
un prospetto esplicativo delle modalita' di calcolo seguite.
6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti
a quelli contenuti negli atti indicati al comma 1, ovvero se la stessa viene
effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all'ultimo periodo
del medesimo comma; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che,
in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente
dovuti in base agli accertamenti definitivi.
7. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto,
della punibilita' per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e
10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i reati previsti
dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale,
nonche' dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati
siano stati commessi per eseguire od occultare i citati reati tributari, ovvero
per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione
tributaria. L'esclusione di cui al presente comma non si applica ai procedimenti
in corso.
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 marzo
2003 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli
avvisi di accertamento di cui al comma 1, nonche' quelli per il perfezionamento
della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente
agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo comma 1.
Art. 16 (Chiusura delle liti fiscali pendenti)
1. Le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado
del giudizio, anche a seguito di rinvio, nonche' quelle gia' di competenza
del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi al tribunale o alla corte di
appello, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto
introduttivo del giudizio, con il pagamento della somma:
a) di 150 euro, se il valore della lite e' di importo fino a 2.000 euro;
b) pari al 10 per cento del valore della lite, se questo e' di importo superiore
a 2.000 euro.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 marzo 2003,
secondo le ordinarie modalita' previste per il versamento diretto dei tributi
cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei
rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali
se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato
entro il termine indicato nel primo periodo.
Gli interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2003 sull'importo delle rate
successive. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le
date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero
delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa
pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di
versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima,
e gli interessi legali.
3. Ai fini del presente articolo si intende:
a) per lite pendente, quella avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti
di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali
alla data di entrata in vigore della presente legge, e' stato proposto l'atto
introduttivo del giudizio, nonche' quella per la quale l'atto introduttivo
sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato.
Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre
2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato;
b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla
lettera a) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del valore
degli immobili;
c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione,
l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado,
al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo,
anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla
irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto
ai fini del valore della lite; il valore della lite e' determinato con riferimento
a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di
soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.
4. Per ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il termine di cui al comma
2, un separato versamento ed e' presentata, entro il 21 marzo 2003, una distinta
domanda di definizione in carta libera, secondo le modalita' stabilite con
provvedimento del direttore del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria
dello Stato parte nel giudizio.
5. Restano comunque dovute a titolo definitivo, con esclusione delle sanzioni,
le somme il cui pagamento e' previsto dalle vigenti disposizioni in pendenza
di lite, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate. Dette somme, se
non pagate in precedenza o non iscritte in ruoli notificati mediante cartella
di pagamento, sono versate secondo le modalita' e nei termini specificati
al comma 2; se iscritte a ruolo e gia' notificate alla data del versamento
di cui al comma 2, le predette somme sono pagate alla scadenza della relativa
cartella. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme
gia' versate.
6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo
sono sospese fino al 30 giugno 2003; qualora sia stata gia' fissata la trattazione
della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente
che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.
7. Per le liti di cui al comma 6 sono altresi' sospesi fino al 17 marzo 2003
i termini per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie nonche' quelle
dei tribunali e delle corti di appello.
8. Gli uffici di cui al comma 1 trasmettono alle commissioni tributarie, ai
tribunali e alle corti di appello, entro il 30 giugno 2003, un elenco delle
liti pendenti per le quali e' stata presentata domanda di definizione. Tali
liti sono sospese fino al 31 luglio 2005. L'estinzione del giudizio viene
dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante
la regolarita' della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto
dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria
della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31
luglio 2005. Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione, oltre
ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria
degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalita' di cui all'articolo
60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo puo' impugnare dinanzi
all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui
la definizione della lite e' richiesta in pendenza del termine per impugnare,
la sentenza puo' essere impugnata unitamente al diniego della definizione
entro sessanta giorni dalla sua notifica.
9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta
la scusabilita' dell'errore, e' consentita la regolarizzazione del pagamento
medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione
dell'ufficio.
10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati
esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite
non sia piu' pendente, fatta salva la disposizione dell'ultimo periodo del
comma 5.
Art. 17 (Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale)
1. Le violazioni relative al canone previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni,
nonche' alla tassa di concessione governativa prevista, da ultimo, dall'articolo
17 della tariffa annessa al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 30 dicembre 1995, e successive
modificazioni, commesse fino al 31 dicembre 2002, possono essere definite,
entro il 16 marzo 2003, anche nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento
amministrativo o giurisdizionale in corso, con il versamento di una somma
pari a 10 euro per ogni annualita' dovuta. Il versamento e' effettuato con
le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione
ivi prevista.
Non si fa comunque luogo a restituzione di quanto gia' versato.
2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni
e pubblicita' commesse fino al 30 novembre 2002 mediante affissioni di manifesti
politici possono essere sanate in qualunque ordine e grado di giudizio nonche'
in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio,
mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di un'imposta
pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 750 euro per
anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della
tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano
state compiute in piu' di un comune della stessa provincia; in tal caso la
provincia provvede al ristoro dei comuni interessati. La sanatoria di cui
al presente comma non da' luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente
gia' riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine
per il versamento e' fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al
presente comma, al 31 mar zo 2003. Non si applicano le disposizioni dell'articolo
15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
Capo III
PROROGHE E ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 18 (Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli
e di tassa automobilistica su alcuni quadricicli)
1. Per i veicoli storici e d'epoca nonche' per i veicoli storici-d'epoca in
deroga alla normativa vigente, e' consentita la reiscrizione nei rispettivi
registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50
per cento. Le predette tasse non possono superare la retroattivita' triennale.
La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari
del veicolo.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1º gennaio 2003, per i veicoli a motore
a quattro ruote, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, l'importo minimo
della tassa automobilistica e' pari a 50 euro.
Art. 19 (Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo)
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, recante disposizioni transitorie in materia di imposta regionale sulle
attivita' produttive, le parole da: "per i periodi d'imposta in corso"
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo
d'imposta in corso al 1º gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi l'aliquota
e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in
corso al 1º gennaio 2003 l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per
cento".
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente
il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato, da ultimo,
dall'articolo 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al 2002"
sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2003"; b) al comma
5-bis, le parole: "a decorrere dal 1º gennaio 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2004".
3. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia dei boschi, e' prorogato
fino al 31 dicembre 2003 fino all'importo complessivo di 100.000 euro di spese,
per le esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo
dai rischi da dissesto idrogeologico.
4. Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e'
esente da accisa.
Per le modalita' di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni
contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 14 dicembre 2001, n. 454.
5. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 152, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 73, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2003".
6. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:
"dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "dal 1º gennaio 2003".
Art. 20 (Emersione di attivita' detenute all'estero)
1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche'
dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni
di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1º gennaio 2003 e il 30
giugno 2003, fatte salve le disposizioni che seguono:
a) la somma da versare e' pari al 4 per cento dell'importo dichiarato. Il
versamento della somma e' effettuato in denaro ed e' conseguentemente esclusa
la facolta' di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma
2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;
b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle
attivita' finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati e'
stabilito entro il 15 gennaio 2003;
c) il modello di dichiarazione riservata e' approvato entro dieci giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge;
d) relativamente alle attivita' finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione,
la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilita' per
le sanzioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti
le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge per gli
anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attivita', gli interessati non
sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del
decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data
di presentazione della dichiarazione riservata nonche' per il periodo d'imposta
precedente. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano
dei cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge;
e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attivita' finanziarie rimpatriate
percepiti dal 1º agosto 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione
riservata puo' essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato
nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni.
In tale caso sui redditi cosi' determinati l'intermediario al quale e' presentata
la dichiarazione riservata applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva e' prelevata
dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati,
ed e' versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui
si e' perfezionata l'operazione di rimpatrio;
f) per i redditi derivanti dalle attivita' regolarizzate percepiti dal 27
settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione della dichiarazione
riservata esclude la punibilita' per le sanzioni amministrative, tributarie
e previdenziali nonche' la punibilita' per i reati indicati negli articoli
4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che entro
il 31 ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di legge,
aumentato degli interessi moratori calcolati al tasso legale, e che tali redditi
siano indicati nella dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo
d'imposta 2001 da trasmettere esclusivamente in via telematica.
2. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' per i trasferimenti
dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale
sempreche' detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente
a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi".
3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' sostituito dal seguente:
"3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione
finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita' stabilite
con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1".
4. Il comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' sostituito
dal seguente:
"4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per
conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti
verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati
o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati
all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo
7, comma 1".
5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' sostituito dal seguente:
"1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono
stabilite particolari modalita' per l'adempimento degli obblighi, nonche'
per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e
degli altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti
tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie
o causali e possono esserne variati gli importi".
6. La definizione degli imponibili secondo le disposizioni dell'articolo 7
non ha effetto relativamente ai redditi di fonte estera e alle violazioni
riguardanti le disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
Art. 21 (Disposizioni in materia di accise)
1. Le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni
stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23
dicembre 2000, n. 388, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30
giugno 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, si applica fino al 30 giugno 2003.
2. Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione
per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418,
prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
3. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati
nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo
5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre
2002, dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate
fino al 30 giugno 2003.
4. Le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo
6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre
2002, dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate
fino al 30 giugno 2003.
5. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione
per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, sono prorogate al 30 giugno 2003.
6. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge
30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1992, n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno
della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, individuati
dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino al 31 dicembre 2003.
Il quantitativo e' stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste
ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine.
7. Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi
delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio,
sull'"orimulsion", nonche' sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo
24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti
per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1º gennaio 2005.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre con propri decreti,
entro il 30 aprile 2003, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo
sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427.
9. I decreti di cui al comma 8, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione
delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente
intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e
successive modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non
inferior