Art. 4.
(Riduzione della aliquota IRPEG)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, comma 1, in materia di credito d’imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, le parole: «pari al 58,73 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2003,»;
b) all’articolo 91, in materia di aliquota dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: «con l’aliquota del 37 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l’aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2003»;
c) all’articolo 105, comma 4, in materia di credito d’imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: «nella misura del 58,73 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2001, e del 53,85 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2003,»;
d) all’articolo 105, comma 5, le parole: «di un importo pari al 58,73 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di un importo pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2003,».
2. All’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 47,22 per cento di dette plusvalenze e di detto reddito conseguiti a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2001, e del 45,72 per cento delle plusvalenze e dei redditi medesimi conseguiti a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2003; per le società quotate, tali misure sono pari, rispettivamente, all’80,56 e all’80 per cento».
3. Per il reddito del periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2001, la misura del 48,65 per cento, prevista dall’articolo 2, comma 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in materia di reddito d’impresa, è ridotta al 47,22 per cento.
4. La misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2001, è ridotta dal 98 per cento al 93,5 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002, è aumentata dal 98 per cento al 98,5 per cento; a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2003, è aumentata dal 98 per cento al 99 per cento.