Art. 10.

(Soppressione della tassa di proprietà
sugli autoscafi)

1. All’articolo 1 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le parole: «, la navigazione in acque pubbliche degli autoscafi» sono soppresse, e le parole: «sono soggette» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetta».

2. All’articolo 13 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le parole: «Gli autoveicoli, i rimorchi e gli autoscafi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli autoveicoli e i rimorchi» e le parole: «su strade, aree od acque pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «su strade od aree pubbliche».

3. La tariffa E allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è soppressa.