Art. 16.

(Disposizioni in materia
di base imponibile IRAP)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l’imposta regionale sulle attività produttive, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 10-bis, comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonchè dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390»;

b) all’articolo 11, comma 1, lettera a), dopo le parole: «relative agli apprendisti,» sono inserite le seguenti: «ai disabili»;

c) all’articolo 11, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 350.000.000;

b) lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma non lire 350.100.000;
c) lire 5.000.000 se la base imponibile supera lire 350.100.000 ma non lire 350.200.000;
d) lire 2.500.000 se la base imponibile supera lire 350.200.000 ma non lire 350.300.000.

4-ter. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, applicano la deduzione di cui al comma 4-bis sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale.»;

d) all’articolo 41, commi 2 e 3, le parole: «per il 1998 e 1999», ovunque ricorrano, sono soppresse;

e) all’articolo 42, comma 7, primo periodo, le parole: «per gli anni 1998 e 1999» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 1998 al 2002» e al medesimo comma, la parola: «2000» è sostituita dalla seguente: «2003».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.