Art. 28.

(Razionalizzazione delle imposte e norme
in materia di energia elettrica)

1. L’addizionale erariale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall’articolo 10, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è soppressa e il predetto articolo 4 è abrogato.

2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulle produzioni e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 3, comma 4, le parole: «entro il giorno 15» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 16»;

b) all’articolo 52, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«o-bis) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dell’agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere all’ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente».

c) all’articolo 52, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«e-ter) impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici».
d) all’articolo 53, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) che l’acquistano da due o più fornitori».

e) all’articolo 56, comma 2, primo e secondo periodo, il numero «20» è sostituito dal numero «16»;

f) la lettera b) del comma 3 dell’articolo 63 è sostituita dalla seguente:

«b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire 150.000».
g) all’articolo 63, comma 4, le parole: «dal 1º al 15» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º al 16».

h) all’allegato I le parole: «lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 per l’ulteriore consumo mensile» sono sostituite dalle seguenti: «lire 6 al kWh».

3. All’imposta erariale di consumo di cui all’articolo 52 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono estese tutte le agevolazioni previste, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per l’addizionale erariale sull’energia elettrica.

4. L’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, è abrogato.

5. I clienti grossisti di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non sono tenuti alla corresponsione del diritto di licenza.

6. Per i tributi previsti dal citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui all’articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonchè per l’imposta di consumo sul carbone, coke di petrolio e sull’orimulsion di cui all’articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i versamenti per i quali la scadenza è prevista il 31 dicembre dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese.

7. A decorrere dal 1º marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui alle lettere a), e) e g) del comma 2, nonchè di cui al comma 10 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale ai sensi dell’articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante il versamento unitario previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.
8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell’articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come prodotto della portata massima utilizzata in fase produttiva, per il salto quantificato pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore ed inferiore, per l’accelerazione di gravità.

9. I sovracanoni provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio sono liquidati nel modo seguente:

a) quelli riguardanti i bacini imbriferi montani, ai sensi dell’articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per il 50 per cento ai consorzi costituiti tra i comuni compresi nel bacino imbrifero montano, come delimitato con decreti del Ministro dei lavori pubblici, e per il restante 50 per cento ai comuni non consorziati in base alle percentuali loro attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici;

b) quelli riguardanti i comuni rivieraschi, ai sensi dell’articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per l’80 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti e in base alle percentuali di cui alla lettera a) e per il restante 20 per cento a favore delle relative province.

10. I sovracanoni di cui al comma 9 sono immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti.

11. All’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «eccedenti i 100 GWh» sono inserite le seguenti: «, nonché al netto dell’energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l’uso della quale fonte è altresì esentato dall’imposta di consumo e dall’accisa di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».