Art. 43.

(Dismissione di beni e diritti immobiliari)

1. Al comma 6 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

2. Al comma 99-bis dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall’articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, le parole: «suscettibili di utilizzazione agricola» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti ad utilizzazione agricola», e sono soppresse le parole: «, che ne cura l’attuazione»; al secondo periodo, le parole: «destinati alla coltivazione» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzati per la coltivazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione»; il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai conduttori degli immobili destinati alla coltivazione è concesso il diritto di prelazione, le cui modalità di esercizio sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali».
3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce e cura l’attuazione di un programma di alienazione degli immobili appartenenti al patrimonio degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, singolarmente o in uno o più lotti anche avvalendosi delle modalità di vendita di cui all’articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall’articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. Gli enti venditori sono esonerati dalla consegna di documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. La disposizione non ha effetto per tutti gli immobili per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in atto controversie con privati od altro ente pubblico, in sede amministrativa, stragiudiziale o giudiziale, sulla proprietà dei beni stessi.

5. Al comma 11 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se viene richiesta, da parte dell’acquirente, la rettifica della rendita catastale in diminuzione, a causa della comprovata difformità di tale rendita tra l’immobile richiesto in cessione ed altro di superficie e caratteristiche analoghe, ubicato nello stesso stabile o in altro ad esso adiacente, l’Ufficio del territorio dovrà provvedere all’eventuale rettifica entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta».

6. Gli enti pubblici trasformati in società per azioni nelle quali lo Stato, le regioni e gli enti locali hanno una partecipazione di controllo, negli atti di trasferimento o conferimento e in ogni atto avente ad oggetto immobili o diritti reali su immobili di loro proprietà, sono esonerati dall’obbligo di comprovare la regolarità urbanistico-edilizia prevista dagli articoli 17, 18, 40 e 41 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali atti possono essere compiuti validamente senza l’osservanza delle norme previste nella citata legge n. 47 del 1985, con il rilascio di una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante, per i fabbricati, la regolarità urbanistico-edilizia con riferimento alla data delle costruzioni e, per i terreni, la destinazione urbanistica, senza obbligo di allegare qualsiasi documento probatorio. La dichiarazione deve essere resa nell’atto di alienazione, conferimento o costituzione del diritto reale dal soggetto che, nell’atto stesso, rappresenta la società alienante o conferente.

7. Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili del Ministero della difesa trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell’articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall’articolo 4, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
8. Dopo il comma 1 dell’articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserito il seguente:

«1-bis. Le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili valutati non più utili dal Ministero della difesa, anche se non individuati dal decreto di cui al comma 1, possono essere disposte, ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti del Ministero della difesa, nonchè delle altre amministrazioni pubbliche interessate, ed i rappresentanti delle amministrazioni territoriali interessate. In sede di conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è altresì determinato il valore dei beni da dismettere tenendo conto delle finalità pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni stessi».

9. Il Ministero della difesa può altresì effettuare alienazioni e permute di beni valutati non più necessari per le proprie esigenze, anche se non ricompresi nei programmi di dismissione previsti dall’articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a trattativa privata qualora il valore del bene, determinato sulla base del parere della commissione di congruità di cui alla stessa legge, sia inferiore a 200.000 euro. Le risorse derivanti da tali alienazioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della difesa, secondo le modalità di cui all’articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

10. A valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle norme di cui ai commi 8 e 9 e riassegnate al Ministero della difesa secondo le modalità di cui all’articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di lire 50 miliardi è destinata all’ammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Taranto e La Spezia.

11. Alla lettera c) del comma 112 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «alla determinazione del valore dei beni» sono inserite le seguenti: «da alienare nonchè da ricevere in permuta».

12. Al fine di favorire l’attuazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari e la realizzazione dei nuovi modelli gestionali di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, gli enti previdenziali pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento che comportino l’immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonchè alla possibilità di effettiva riscossione del credito.

13. Gli enti di cui al comma 12, al fine di accelerare la realizzazione dei piani di dismissione, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo maturata alla data del 30 settembre 2000 purchè questi, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in unica soluzione e senza interessi l’80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali.

14. Per le attività tecnico-operative di supporto alle dismissioni di cui ai commi precedenti, il Ministero della difesa può avvalersi di una idonea società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

15. Al comma 99 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dal comma 3 dell’articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, dopo le parole: «che ne cura l’attuazione» sono aggiunte le seguenti: «, fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari e dei conduttori, nonchè in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell’immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall’amministrazione competente, limitatamente alle nuove iniziative di vendita avviate a decorrere dal 1º gennaio 2001 che prevederanno la vendita frazionata».

16. In relazione al processo di ristrutturazione delle Forze armate, anche allo scopo di assicurare la mobilità del personale militare, il Ministro della difesa è autorizzato a procedere all’alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, nel quale è, altresì, previsto il riconoscimento del diritto di prelazione a favore degli utenti. Con lo stesso regolamento il Ministro può procedere alla riclassificazione degli alloggi di cui alla citata legge n. 497 del 1978. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono utilizzate per la realizzazione di programmi di acquisizione e di ristrutturazione del patrimonio abitativo della Difesa. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, individua annualmente gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture militari, ritenuti non più utili nel quadro delle esigenze della Difesa, per i quali occorre procedere alla alienazione. La quota parte delle risorse complessivamente derivanti all’amministrazione della difesa ai sensi dell’articolo 14 della medesima legge n. 497 del 1978, dell’articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell’articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è destinata, nella misura dell’85 per cento, alla manutenzione degli alloggi di servizio e, nella misura del 15 per cento, al fondo casa previsto dall’articolo 43, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994.

17. Dopo il comma 10 dell’articolo 16 della legge 28 luglio 1999, n. 266, è aggiunto il seguente:

«10-bis. Con le stesse modalità stabilite al comma 10 possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio dello Stato concessi in qualità di alloggi individuali ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospicienti le strutture di servizio».

18. Al comma 109 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: «le società a prevalente partecipazione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «le società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie»;

b) la lettera c) è abrogata.

19. I lavoratori, già dipendenti degli enti previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili che vengono dismessi, di proprietà degli enti previdenziali, restano alle dipendenze dell’ente medesimo.

20. Agli immobili di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2000, e fino all’esaurimento delle relative procedure di dismissione, non si applica il comma 9 dell’articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

21. Agli immobili dello Stato oggetto di programmi di dismissione, di cui all’articolo 3, commi 99 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, già individuati, non si applica l’articolo 4, secondo comma, del decreto del Ministro dell’interno del 10 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 1986.

22. All’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti finalità culturali o umanitarie».