Legge 21 novembre 2000, n. 342
"Misure in materia fiscale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276
del 25 novembre 2000
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI IMPOSTE SUI REDDITI
Sezione I
Disposizioni in materia di redditi
di impresa
Art. 1.
(Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e di applicazione dell’imposta ai non residenti finalizzate al contrasto dell’evasione e dell’elusione)
1.
Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l’articolo 127 è inserito il seguente:
"Art.
127-bis. - (Disposizioni in materia di
imprese estere partecipate). – 1. Se un soggetto residente in Italia
detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per
interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro
ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale
privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono
imputati, a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del
soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle
partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le
partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da
loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali
privilegiati.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti
e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c).
3.
Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si
applica l’articolo 2359 del codice civile, in materia di società controllate e
società collegate.
4.
Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati,
con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione
sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un
adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.
5.
Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra
che la società o altro ente non residente svolga un’effettiva attività
industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel
territorio nel quale ha sede; o dimostra altresì che dalle partecipazioni non
consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono
sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4. Per i fini di cui
al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente
l’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.
6.
I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono
assoggettati a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito
complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento.
I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI,
nonché degli articoli 96, 96-bis,
102, 103, 103-bis; non si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall’imposta
così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’articolo 15, le
imposte pagate all’estero a titolo definitivo.
7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti
di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti
residenti fino all’ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi
del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate
all’estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi
del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi
dell’articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma
6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo
del predetto comma.
8.
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni
attuative del presente articolo.";
b) nell’articolo 76, recante norme generali sulle valutazioni:
1)
i commi 7-bis e 7-ter sono sostituiti dai seguenti:
"7-bis. Non sono ammessi in deduzione le
spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra
imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non
appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si
considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con
decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione
sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di
un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese
residenti in Italia forniscono la prova che le imprese estere svolgono
principalmente un’attività industriale o commerciale effettiva nel mercato del
Paese nel quale hanno sede. L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione
dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare
all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la
possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove
l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica
motivazione nell’avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri
componenti negativi di cui al comma 7-bis
è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei
redditi dei relativi ammontari dedotti";
2)
dopo il comma 7-ter è aggiunto il
seguente:
"7-quater. Le disposizioni di cui ai commi
7-bis e 7-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non
residenti cui risulti applicabile l’articolo 127-bis, concernente disposizioni in materia di imprese estere
partecipate";
c) nell’articolo 96-bis,
concernente dividendi distribuiti da società non residenti:
1)
dopo il comma 2-bis è inserito il
seguente:
"2-ter. Le disposizioni del comma 1 possono
essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in Stati non
appartenenti all’Unione europea, soggette ad un regime di tassazione non
privilegiato in ragione dell’esistenza di un livello di tassazione analogo a
quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni, da
individuare con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i medesimi
decreti possono essere individuate modalità e condizioni per l’applicazione del
presente comma.";
2)
al comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero nel comma 2-ter";
3)
il comma 7 è abrogato;
d) l’articolo 106-bis è
sostituito dal seguente:
"Art.
106-bis. – (Credito per le imposte pagate
all’estero e credito d’imposta figurativo) – 1. L’imposta corrispondente al
credito per le imposte pagate all’estero di cui all’articolo 15, nonchè quella
relativa ai redditi prodotti all’estero, per i quali in base alle convenzioni
contro le doppie imposizioni sui redditi è riconosciuto il credito d’imposta
figurativo, sono computate, fino a concorrenza dei predetti crediti,
nell’ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell’articolo 105, recante
adempimenti per l’attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti
sugli utili distribuiti, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al
numero 2) del predetto comma".
2.
Il primo decreto di cui all’articolo 127-bis,
comma 8, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è
emanato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a)
e b), si applicano ai redditi
relativi al periodo d’imposta che inizia successivamente alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei
decreti di cui al comma 4 dell’articolo 127-bis
del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, recante disposizioni in materia di imprese estere partecipate,
introdotto dal comma 1 del presente articolo. La disposizione del comma 1,
lettera c), si applica agli utili
percepiti nel periodo d’imposta che inizia successivamente alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei
decreti di cui al comma 2-ter
dell’articolo 96-bis del predetto
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, concernente dividendi distribuiti da società non residenti, introdotto
dal comma 1 del presente articolo. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), ha effetto per i crediti per le
imposte pagate all’estero ammesse in detrazione a decorrere dal periodo
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il
decreto di cui al presente comma sono altresì stabiliti modalità e termini per
l’interpello da parte delle imprese già operanti nei Paesi di cui all’articolo 127-bis, comma 4, del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 2.
(Razionalizzazione delle disposizioni
in materia di valutazione delle operazioni fuori bilancio)
1.
Nell’articolo 103-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente
gli enti creditizi e finanziari, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. I criteri di valutazione previsti
dal comma 2 si applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti creditizi e
finanziari, che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio di cui
al comma 1".
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.
Art. 3.
(Disposizioni di semplificazione in
materia
di redditi di impresa)
1.
All’articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente la disciplina
dei redditi di impresa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
"Tuttavia, per il secondo dei predetti periodi sono computati anche gli
importi, determinati ai sensi del comma 9, degli investimenti, dei conferimenti
e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno
rilevato ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in detto periodo.";
b) nel comma 9, lettera a),
ultimo periodo, le parole: "utilizzati direttamente dall’impresa nei quali
vengono collocati gli impianti stessi" sono sostituite dalle seguenti:
"utilizzati esclusivamente dal possessore per l’esercizio dell’impresa o,
se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo".
c) nel comma 9, lettera a), le
parole: "alla categoria catastale D/1" sono sostituite dalle
seguenti: "alle categorie catastali D/1, D/2, D/3 e D/8";
d) dopo il comma 11, è inserito il seguente:
"11-bis. Se i beni oggetto degli
investimenti di cui al comma 8 sono ceduti a terzi o destinati al consumo
personale o familiare dell’imprenditore o assegnati ai soci o destinati a
finalità estranee all’esercizio dell’impresa o destinati a strutture situate
all’estero entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui gli
investimenti sono effettuati ovvero se il patrimonio netto è attribuito, a
qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o all’imprenditore entro il secondo
periodo d’imposta successivo a quello in cui i conferimenti in denaro e gli
accantonamenti di utili di cui allo stesso comma 8 sono eseguiti, il reddito
assoggettato all’applicazione dell’aliquota ivi prevista è rideterminato
assumendo: a) l’importo degli
investimenti ridotto della differenza tra il corrispettivo o il valore normale
dei beni alienati e i costi sostenuti nello stesso periodo d’imposta per
l’effettuazione di investimenti di cui al comma 8; b) l’ammontare dei conferimenti e degli accantonamenti di utili
ridotto della differenza tra le predette attribuzioni e l’importo dei
conferimenti in denaro, computati secondo i criteri previsti dall’articolo 1,
comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e degli
accantonamenti di utili eseguiti nello stesso periodo d’imposta. La maggiore
imposta è liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in
cui i beni sono alienati o il patrimonio netto è attribuito ed è versata nel
termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per tale periodo";
e) nel comma 12, le parole: "Per i periodi d’imposta di cui al comma
8" sono sostituite dalle seguenti: "Per i periodi d’imposta di cui al
comma 8 e per il successivo".
2.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, commi da 8 a 12, della legge 13
maggio 1999, n. 133, come modificati dal comma 1 del presente articolo, gli
investimenti rilevano per la parte eseguita nei periodi d’imposta agevolati
anche se iniziati in periodi precedenti e, per il secondo dei predetti periodi
nonchè ai fini dell’applicazione del regime di cui al comma 8, secondo periodo,
dell’articolo 2 della citata legge 13 maggio 1999, n. 133, introdotto dal comma
1, lettera a), del presente articolo,
i conferimenti si computano senza tenere conto delle disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466.
3.
Dopo il comma 7 dell’articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è inserito
il seguente:
"7-bis. La disposizione di cui al comma 7
si applica agli utili formatisi negli esercizi nei quali sono fruite le
agevolazioni di cui all’articolo 14, comma 5, della legge 1º marzo 1986, n. 64,
anche se si tratta di esercizi successivi a quello in corso alla data del 31
dicembre 1999".
4. All’articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994,
n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489,
concernente la tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici, la
parola: "corrente" è sostituita dalle seguenti: "per il quale
non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni
annuali,".
5.
All’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di
regolarizzazione di società di fatto o irregolari, il comma 68 è sostituito dal
seguente:
"68. Le società di fatto o irregolari
esistenti alla data del 31 luglio 2000 possono essere regolarizzate, entro il
28 febbraio 2001, in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V
del libro quinto del codice civile secondo le procedure e con le agevolazioni
previste dai commi da 69 a 74".
Art. 4.
(Norma interpretativa)
1.
L’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
442, concernente l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta
o di regimi contabili, si intende applicabile anche ai comportamenti
concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in
vigore del citato decreto n. 442 del 1997. Non si fa luogo a restituzione di
imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate.
Art. 5.
(Disposizioni in materia di redditi
d’impresa relativamente ad agevolazioni fiscali a favore delle imprese
danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre
1994)
1.
All’articolo 4-quinquies del
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è
inserito il seguente:
"4-bis. Fermi restando gli stanziamenti
di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni,
l’estinzione del finanziamento ai sensi del comma 4 è da considerare contributo
in conto capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6,
comma 16-quinquies, del decreto-legge
24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1995, n. 22, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del
reddito d’impresa del soggetto che ha fruito della predetta estinzione".
Art. 6.
(Modifiche ai decreti legislativi 8
ottobre 1997, n. 358, e 18 dicembre 1997, n. 467)
1.
Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante disposizioni in materia
di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e
conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 1, recante norme sull’imposta sostitutiva sulle
plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazioni di controllo o di
collegamento, al comma 1, le parole: "del 27 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "del 19 per cento";
b) nell’articolo 1, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
"Per le sollecitazioni all’investimento, effettuate ai sensi della parte
IV, titolo II, capo I, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con cui
vengono cedute partecipazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile, ovvero partecipazioni che comportano per l’offerente la perdita
del controllo ai sensi del medesimo articolo, le disposizioni di cui ai commi 1
e 2 si applicano indipendentemente dall’acquisizione del collegamento o del
controllo da parte degli aderenti all’offerta.";
c) nell’articolo 1, comma 3, ultimo periodo, le parole: "27 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "19 per cento";
d) nell’articolo 2, concernente la disciplina dell’imposta sostitutiva,
al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L’imposta
sostitutiva di cui al presente decreto deve essere versata in un’unica
soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte
sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la
plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e
scissione".
2.
All’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 467, recante disposizioni in materia di imposta sostitutiva della
maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, le
parole: "la quota del 27,03 per cento di dette plusvalenze" sono
sostituite dalle seguenti: "la quota del 48,65 per cento di dette
plusvalenze".
3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle cessioni, alle permute
ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d’imposta per il quale
il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e alle
fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi degli articoli 2504-bis e 2504-decies del codice civile, a partire dal medesimo periodo d’imposta.
4.
Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di
cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358,
recante disposizioni in materia di riordino delle imposte sui redditi
applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione,
scissione e permuta di partecipazioni, si considerano possedute dal soggetto
conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le
partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui
al periodo precedente o le operazioni di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, in regime di neutralità fiscale si
considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui
risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita o in cui risultavano iscritte,
come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.
Art. 7.
(Modifica all’articolo 8 del decreto
legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, in materia di fondi comuni che investono
in partecipazioni qualificate)
1.
All’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, il
primo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui ai commi
da 1 a 3 si applicano agli organismi di investimento collettivo che abbiano
meno di 100 partecipanti, ad eccezione del caso in cui le quote o azioni dei
predetti organismi detenute dagli investitori qualificati, diversi dalle
persone fisiche, siano superiori al 50 per cento; si considerano investitori
qualificati i soggetti indicati nel regolamento di attuazione previsto
dall’articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58".
Art. 8.
(Conferimenti di beni o aziende a favore
di centri di assistenza fiscale)
1.
Nelle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei centri di
assistenza fiscale, residenti, di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore
aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni, si considera valore di realizzo quello attribuito alle
partecipazioni ricevute in cambio dell’oggetto conferito, ovvero, se superiore,
quello attribuito all’azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del
soggetto conferitario. Le plusvalenze realizzate possono essere assoggettate ad
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 19 per
cento.
2.
La stessa imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicabile alle plusvalenze
derivanti da cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda effettuate dalle
società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta
dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all’articolo 32, comma 1,
lettere a), b), c), d), e) e f), del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, nei confronti dei centri di assistenza fiscale di cui al medesimo
articolo. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali e l’imposta comunale
sull’incremento di valore degli immobili sono dovute secondo le disposizioni di
cui all’articolo 25 della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Art. 9.
(Trattamento fiscale degli avanzi di
gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio)
1.
All’articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente il
Consorzio Nazionale Imballaggi, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Per il raggiungimento degli
obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di
gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui all’articolo 40 nelle
riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del
reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto
qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di
scioglimento dei consorzi e del CONAI. I soggetti di cui all’articolo 38, comma
3, lettera a), partecipano al
finanziamento dell’attività del CONAI".
Sezione II
Rivalutazione dei beni delle imprese
Art. 10.
(Ambito di applicazione della
rivalutazione)
1.
I soggetti indicati nell’articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche in deroga all’articolo 2426
del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia,
rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui
produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, nonché le
partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti
dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.
Art. 11.
(Modalità di effettuazione
della rivalutazione)
1.
La rivalutazione di cui all’articolo 10 deve essere eseguita nel bilancio o
rendiconto dell’esercizio successivo a quello di cui al medesimo articolo 10,
per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni
appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo
inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due
distinte categorie gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri.
2.
I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non
possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni
con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva,
all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai
valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o
esteri.
3.
Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle
loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di
beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al
comma 2.
4.
Nell’inventario relativo all’esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita
deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni
eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni
rivalutati.
Art. 12.
(Imposta sostitutiva)
1.
Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, di cui all’articolo 11, è
dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta regionale
sulle attività produttive pari al 19 per cento relativamente ai beni
ammortizzabili e pari al 15 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili.
2.
L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di
pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento
a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento
al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi
relative ai periodi d’imposta successivi. Gli importi da versare possono essere
compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante
norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. In caso di rateizzazione,
sull’importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella
misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di
ciascuna rata successiva alla prima. L’imposta sostitutiva va computata in
diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.
3.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera
riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle
attività produttive a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione
è eseguita.
Art. 13.
(Contabilizzazione della rivalutazione)
1.
Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli
10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva
designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa
utilizzazione.
2.
La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con
l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445
del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di
perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la
riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione
dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi
secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile.
3.
Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante
riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del
capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme
attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell’imposta sostitutiva
corrispondente all’ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito
imponibile della società o dell’ente e il reddito imponibile dei soci o dei
partecipanti.
4.
Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo
l’imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già
iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione, abbiano anzitutto
per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata
con l’imputazione di tali riserve.
5.
Nell’esercizio in cui si verificano le fattispecie indicate nel comma 3, al
soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d’imposta ai
fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito
delle persone giuridiche pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva di cui
all’articolo 12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.
6.
Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 466, e successive modificazioni, recante norme di riordino delle imposte
personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, il
saldo attivo di cui al comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del
capitale investito a partire dall’inizio dell’esercizio in cui è imputato al
capitale o accantonato a riserva.
Art. 14.
(Riconoscimento fiscale di maggiori
valori iscritti in bilancio)
1.
Le disposizioni dell’articolo 12 possono essere applicate per il riconoscimento
ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul
reddito delle persone giuridiche e dell’imposta regionale sulle attività
produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1
dell’articolo 10, dei beni indicati nello stesso articolo 10.
2.
L’importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 è accantonato in
apposita riserva cui si applica la disciplina dell’articolo 13, comma 3.
3.
Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei commi 1 e 2 si
applicano anche per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all’articolo
54, comma 2-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le plusvalenze patrimoniali,
iscritti nel bilancio indicato nel comma 1 dell’articolo 11.
Art. 15.
(Ulteriori soggetti
ammessi alle rivalutazioni)
1.
Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano, per i beni relativi alle
attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società
in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici
e privati di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, nonchè alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87
e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel
territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
2.
Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la
rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31
dicembre 1999 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un
apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta,
all’amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la
rivalutazione compiuta.
Art. 16.
(Modalità attuative della rivalutazione)
1.
Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 10 a 15,
ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le
disposizioni contenute nelle precedenti leggi di rivalutazione e quelle di
relativa attuazione.
Sezione III
Disposizioni fiscali per i settori bancario
e finanziario
Art. 17.
(Società destinatarie di conferimenti
previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218)
1.
Le società destinatarie dei conferimenti previsti dall’articolo 7, commi 2 e 5,
della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, possono
applicare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta
regionale sulle attività produttive nella misura del 19 per cento sulla
differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti
e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Come valore dei beni si assume quello
risultante dal bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge.
2.
La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è
considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa è riferibile
a decorrere dall’esercizio successivo a quello indicato nel comma 1. La stessa
differenza è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute
dall’ente o società conferente nel limite del loro valore risultante dal
bilancio relativo all’esercizio o periodo di gestione in corso alla data di
chiusura dell’esercizio indicato nel comma 1. Conseguentemente per il medesimo
ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti
a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento. Nel caso in cui
le azioni rivenienti dai conferimenti indicati nel comma 1 siano state
conferite ad altra società, la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva è
considerata altresì costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla
medesima società.
3.
Le società indicate al comma 1 possono applicare, in luogo dell’imposta
sostitutiva ivi prevista, un’imposta sostitutiva in misura pari al 15 per
cento. In tal caso la differenza assoggettata all’imposta sostitutiva non è
riconosciuta fiscalmente nei confronti dell’ente o società conferente.
4.
Se la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell’articolo
7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, si
è fusa con la società conferente, l’imposta sostitutiva è applicata sulla
differenza tra il valore dei beni della società conferitaria iscritti in
bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti
previsti dal terzo periodo del comma 2.
5.
L’applicazione dell’imposta sostitutiva va richiesta nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge. L’imposta sostitutiva va versata in un massimo di tre
rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto
per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le
altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento
a saldo delle imposte sul reddito relative ai periodi d’imposta successivi. In
caso di rateazione, sull’importo delle rate successive alla prima si applicano
gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al
versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Gli importi da versare
possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonchè di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e successive
modificazioni.
Art. 18.
(Società che hanno eseguito conferimenti
previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218)
1.
Nei confronti delle società che hanno effettuato operazioni di conferimento ai
sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la
differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente
riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, con le
modalità e nei termini previsti dall’articolo 17, ad un’imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive in
misura pari al 19 per cento. Come valore delle azioni si assume quello
risultante dal bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge.
2.
La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è
considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute. Le riserve o
fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento
si considerano assoggettati ad imposta per l’ammontare corrispondente alla
predetta differenza, al netto dell’imposta sostitutiva. La predetta differenza
non è considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti delle società
conferitarie.
3.
Nell’ipotesi prevista dall’articolo 17, comma 4, la società risultante dalla
fusione che abbia già applicato l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 23
del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, in misura pari al 14
per cento può applicare l’imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle riserve o
fondi costituiti dalla società conferente a fronte dei maggiori valori iscritti
sulle azioni ricevute in sede di conferimento. In tal caso detti riserve o
fondi si considerano assoggettati ad imposta per il loro intero ammontare, al
netto dell’imposta sostitutiva.
Art. 19.
(Società destinatarie di conferimenti
previsti dal decreto legislativo
8 ottobre 1997, n. 358)
1.
Le disposizioni dell’articolo 17 si applicano anche ai soggetti destinatari dei
conferimenti previsti dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8
ottobre 1997, n. 358, recante norme in materia di riordino delle imposte sui
redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende,
fusione, scissione e permuta di partecipazioni.
Art. 20.
(Disciplina dell’imposta sostitutiva)
1.
L’imposta sostitutiva applicata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, fino a
concorrenza del 15 per cento delle riserve o fondi che, per effetto
dell’articolo 17, comma 2, terzo periodo, si considerano assoggettati ad
imposta, è computata nell’ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3
dell’articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, recante adempimenti per l’attribuzione del credito d’imposta ai
soci o partecipanti sugli utili distribuiti, della società o ente conferente,
se rientrano tra i soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a) e b),
del predetto testo unico.
2.
L’imposta sostitutiva applicata ai sensi dell’articolo 17, commi 1, per la
parte eccedente la quota attribuita ai soggetti conferenti, 3 e 4, e
dell’articolo 18, commi 1 e 3, è computata nell’ammontare delle imposte di cui
ai commi 2 e 3 dell’articolo 105 del citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante adempimenti per
l’attribuzione del credito d’imposta ai soci o partecipanti sugli utili
distribuiti, dei soggetti indicati, rispettivamente, nelle predette
disposizioni.
3.
L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e
dell’imposta regionale sulle attività produttive e può essere computata, in
tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio. Le somme
corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell’onere
all’imposta sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni
dell’articolo 17 non concorrono a formare il reddito nè la base imponibile ai
fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Art. 21.
(Disposizioni attuative)
1.
Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e
il contenzioso in materia di imposta sostitutiva di cui agli articoli da 17 a
20, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
2.
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni
occorrenti per l’applicazione degli articoli da 17 a 20 della presente legge.
Art. 22.
(Fondo di copertura di rischi su
crediti)
1.
Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, e successive modificazioni, l’ammontare del fondo di copertura di
rischi su crediti di cui all’articolo 71, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti
per rischi su crediti, iscritto nel bilancio relativo all’esercizio in corso al
1º gennaio 1999, può essere trasferito, in tutto o in parte, al fondo per
rischi bancari generali di cui all’articolo 11, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 87 del 1992.
2.
L’ammontare trasferito ai sensi del comma 1 è assoggettato ad imposta
sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta
regionale sulle attività produttive in misura pari al 19 per cento. L’ammontare
trasferito non va computato ai fini della determinazione del 5 per cento del
valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine di ogni esercizio di cui
all’articolo 71, comma 3, quinto periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per
rischi su crediti.
3.
L’imposta di cui al comma 2 è indeducibile e può essere computata, in tutto o
in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.
4.
L’applicazione dell’imposta di cui al comma 2 va richiesta con apposito
modello, approvato con decreto del Ministero delle finanze, da allegare alla
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge. L’imposta deve essere versata in tre
rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto
per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; le
altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento
a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.
Sull’importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella
misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di
ciascuna rata successiva alla prima. Per la liquidazione, l’accertamento, la
riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell’imposta nonchè per il contenzioso si
applicano le disposizioni per le imposte sui redditi.
5.
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le disposizioni occorrenti
per l’applicazione del presente articolo.
Art. 23.
(Svalutazione dei crediti ed
accantonamenti per rischi su crediti)
1.
Al comma 3 dell’articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti,
ovunque ricorrano, le parole: "0,50 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "0,60 per cento" e le parole: "nei sette esercizi successivi"
sono sostituite dalle seguenti: "nei nove esercizi successivi".
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 24.
(Regolarizzazione degli adempimenti
degli intermediari)
1.
I sostituti d’imposta e gli intermediari, che non hanno applicato le ritenute e
le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dovute per
il periodo dal 1º luglio 1998 al 31 dicembre 1999, ovvero non hanno eseguito i
versamenti relativi al medesimo periodo, possono regolarizzare tali obblighi,
versando entro il mese di dicembre 2000 le imposte dovute, maggiorate degli
interessi calcolati al tasso legale.
Art. 25.
(Deposito di titoli esteri presso
depositari centralizzati non residenti)
1.
All’articolo 8 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, recante
modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e successive modificazioni,
il comma 3-bis è sostituito dal
seguente:
"3-bis. Le disposizioni del presente
articolo e quelle dell’articolo 7 non si applicano ai proventi dei titoli
depositati dalle banche centrali aderenti al Sistema europeo di banche centrali
(SEBC) e dalla Banca centrale europea (BCE), direttamente o indirettamente,
presso i soggetti indicati dalla BCE nella lista dei sistemi di regolamento dei
titoli, idonei per le operazioni di credito del SEBC".
Art. 26.
(Disposizioni per agevolare il rimborso
di imposta ai soggetti non residenti)
1.
All’articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, recante istituzione
e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare, e successive
modificazioni, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La società di
gestione versa l’imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a
partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non
residenti ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni".
2.
All’articolo 11, comma 2, della legge 14 agosto 1993, n. 344, recante
istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, e
successive modificazioni, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La
società di gestione versa l’imposta sostitutiva in un numero massimo di undici
rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti
non residenti ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni".
3.
All’articolo 11-bis, comma 2, del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 novembre 1983, n. 649, recante disposizioni su talune ritenute alla
fonte sugli interessi e altri proventi di capitale, e successive modificazioni,
l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L’imposta sostitutiva è
versata dal soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato in
un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei
rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell’articolo 9, comma 1,
del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive
modificazioni".
4.
All’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
recante riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei
redditi diversi, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito
dai seguenti: "Il pagamento è disposto dai predetti soggetti, per il
tramite della banca depositaria ove esistente, computandolo in diminuzione dai
versamenti dell’imposta sostitutiva sul risultato della gestione degli
organismi di investimento collettivo da essi gestiti o collocati, a decorrere
dalle rate relative al periodo d’imposta precedente. Il pagamento non può
essere richiesto all’amministrazione finanziaria".
Sezione IV
Disposizioni fiscali concernenti
gli enti territoriali
Art. 27.
(Disposizioni in materia di titoli
obbligazionari emessi dagli enti territoriali)
1.
All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239,
recante disposizioni in materia di regime fiscale degli interessi, premi ed
altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, il
secondo periodo è sostituito dai seguenti: "L’imposta affluisce
all’entrata del bilancio dello Stato e il 50 per cento del gettito della
medesima imposta che si renderebbe applicabile sull’intero ammontare degli
interessi passivi del prestito è di competenza degli enti emittenti. Alla
retrocessione agli enti territoriali emittenti i titoli obbligazionari della
predetta quota di competenza si provvede mediante utilizzo di parte delle
entrate affluite al bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato
di previsione del Ministero dell’interno".
2.
Gli intermediari di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 1º
aprile 1996, n. 239, versano l’imposta sostitutiva del 12,50 per cento dovuta
sugli interessi ed altri proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti
territoriali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto
legislativo, maggiorata degli interessi legali maturati fino alla data di entrata
in vigore della presente legge, entro quindici giorni dalla medesima data.
Art. 28.
(Disposizioni in materia di addizionale
provinciale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche)
1.
Il comma 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante disposizioni in materia di addizionale comunale all’IRPEF, come
modificato dall’articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in
materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, è sostituito
dal seguente:
"3. I comuni possono deliberare, entro il
31 dicembre, la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
da applicare a partire dall’anno successivo, con deliberazione da pubblicare
per estratto nella Gazzetta Ufficiale
entro trenta giorni dalla data di affissione all’albo pretorio, ai sensi
dell’articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. In deroga alle
disposizioni contenute nel citato articolo 47, comma 2, l’esecutività della
suddetta deliberazione è differita alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto del
Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono
fissate le modalità per la pubblicazione. La variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,5 punti
percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La
deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di
cui al comma 2".
2.
Per l’anno 2000 la variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale provinciale e comunale di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come da ultimo modificato dal
comma 1 del presente articolo, è efficace per i contribuenti che risiedono nei
comuni che hanno deliberato la suddetta variazione e hanno pubblicato
l’estratto della relativa deliberazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto del Ministero delle finanze di cui
al medesimo articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3.
Per i lavoratori dipendenti ed assimilati che hanno cessato il rapporto di
lavoro prima della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle variazioni delle aliquote di compartecipazione
dell’addizionale provinciale e comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche, l’importo dovuto per gli anni 1999 e 2000 deve essere determinato in
sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo
periodo d’imposta.
4.
L’addizionale provinciale e comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche a decorrere dal 1999 non è dovuta se di importo non superiore a lire
20.000.
5.
Le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante
riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di
imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, non si applicano alle
violazioni alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, recante
disposizioni in materia di addizionale comunale all’IRPEF, commesse dai
sostituti di imposta prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
6.
Per l’anno 1999 restano valide le delibere di variazione dell’aliquota di
compartecipazione adottate successivamente al termine previsto dalla normativa
vigente e comunque con un ritardo non superiore a trenta giorni.
Art. 29.
(Utilizzo del credito d’imposta
per i comuni)
1.
Nell’articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente
il credito d’imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, e successive
modificazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il credito di imposta di cui al
comma 1, relativo ai dividendi percepiti dai comuni distribuiti dalle ex
aziende municipalizzate trasformate in società ai sensi della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni, può essere utilizzato per la
compensazione dei debiti ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni".
Sezione V
Disposizioni modificative e comunque
concernenti il testo unico delle imposte
sui redditi
Art. 30.
(Deducibilità degli oneri contributivi
relativi ai servizi domestici)
1.
Nell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante norme di
riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
"2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se
sono state sostenute per le persone indicate nell’articolo 433 del codice
civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle
persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a
carico. Sono altresì deducibili, fino all’importo di lire 3.000.000, i medesimi
oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o
familiare. Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell’interesse delle persone indicate
nell’articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la
deduzione per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando
l’importo complessivamente stabilito".
2.
La disposizione di cui al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 10 del citato
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, concernente gli oneri deducibili, si applica a partire dai contributi
versati nel periodo d’imposta 2000.
Art. 31.
(Spese di assistenza specifica)
1.
Nell’articolo 13-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni
per oneri, al comma 1, lettera c),
secondo periodo, dopo le parole: "dalle spese mediche" sono inserite
le seguenti: "e di assistenza specifica".
2.
Nell’articolo 13-bis, comma 2, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è
aggiunto il seguente periodo: "Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti
nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che non si trovino nelle
condizioni previste dal comma 3 del medesimo articolo, affette da patologie che
danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la
detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell’imposta da esse
dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed
entro il limite annuo di lire 12.000.000".
3.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli oneri sostenuti a
partire dal periodo di imposta 2000.
Art. 32.
(Disposizioni in materia
di spese veterinarie)
1.
Nell’articolo 13-bis, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente detrazioni per oneri,
dopo la lettera c) è inserita la
seguente:
"c-bis) le spese veterinarie, fino
all’importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000.
Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di
animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese;".
2.
Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d’imposta 2000.
3.
Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 1,
stimate in 5 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario
2000, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.
4.
In sede di prima applicazione, il decreto del Ministero delle finanze di cui
alla lettera c-bis) del comma 1
dell’articolo 13-bis del citato testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è
emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 33.
(Restituzione della quota fissa
individuale
per l’assistenza medica di base)
1.
Ai contribuenti che hanno pagato la quota fissa individuale annua per
l’assistenza medica di base di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge
19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni, è restituito un importo pari
all’80 per cento di quanto versato a tale titolo. All’importo restituito non si
applica la disposizione di cui all’articolo 16, comma 1, lettera n-bis), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, in materia di tassazione separata.
2.
La restituzione è effettuata alternativamente mediante compensazione di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio
2001, o diminuendo le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta 2000. Per i contribuenti che percepiscono redditi
erogati da un sostituto d’imposta, la restituzione, in alternativa a quanto
disposto nel primo periodo, è effettuata dallo stesso sostituto d’imposta, a
condizione che ne sia fatta richiesta entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, diminuendo, a decorrere dal mese di gennaio
2001, le relative ritenute.
3.
Con decreto dirigenziale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di restituzione per i
contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l’ammontare di cui al
comma 1 secondo quanto previsto nel comma 2. Con il medesimo decreto possono
essere stabilite particolari modalità per attestare le somme effettivamente
versate.
Art. 34.
(Disposizioni in materia di redditi
di collaborazione coordinata e continuativa)
1.
Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell’articolo 20, concernente applicazione dell’imposta ai non
residenti, al comma 2, la lettera b)
è sostituita dalla seguente:
"b) i redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell’articolo 47";
b) all’articolo 47, concernente redditi assimilati a quello di lavoro
dipendente, al comma 1, dopo la lettera c),
è inserita la seguente:
"c-bis) le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di
erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o
revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità
giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla
partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad
altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività
svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi
organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o
le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi
nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 46, comma 1, concernente
redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui
all’articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate
dal contribuente";
c) all’articolo 13, concernente altre detrazioni, al comma 2-ter, le parole: ", il reddito di
lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa" sono soppresse;
d) all’articolo 49, concernente redditi di lavoro autonomo, al comma 2,
la lettera a) è abrogata;
e) all’articolo 50, concernente determinazione del reddito di lavoro
autonomo, al comma 8, il primo periodo è soppresso;
f) all’articolo 50, concernente determinazione del reddito di lavoro
autonomo, al comma 8, secondo periodo, le parole: "dello stesso
comma" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 2 dell’articolo
49".
2.
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante
disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 24, concernente ritenuta sui redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 16, comma 1,
lettera c), del medesimo testo unico,
la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento";
b) all’articolo 24, dopo il comma 1-bis,
è inserito il seguente:
"1-ter. Sulla parte imponibile dei
redditi di cui all’articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non
residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del
30 per cento";
c) all’articolo 25, concernente ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e
su altri redditi, al primo comma, terzo periodo, le parole: "di cui alle
lettere a) e c) del terzo comma dell’articolo 49 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 " sono sostituite dalle
seguenti: "di cui alla lettera c)
del comma 2 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917." e al quarto periodo, le parole: "di cui alle lettere f) e g)
dell’articolo 12 del decreto stesso" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 16 dello
stesso testo unico, concernente tassazione separata".
3.
Tutti i riferimenti all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente
redditi di lavoro autonomo, contenuti in disposizioni legislative emanate
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono
intendersi come effettuati all’articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del medesimo testo unico,
concernente redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
4.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1º
gennaio 2001.
Art. 35.
(Indennità di trasferta degli ufficiali
giudiziari)
1.
I soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le indennità di
trasferta di cui all’articolo 133 dell’ordinamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, relative agli anni
1993-1997, possono regolarizzare e definire la loro posizione con
l’amministrazione delle finanze, versando le relative imposte, sulla base del
decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che ne ha previsto la tassazione
nella misura del 50 per cento, al netto degli acconti versati ai sensi degli
articoli 146 e 154 del citato ordinamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, senza l’applicazione di interessi e
sanzioni, in unica soluzione entro il 28 febbraio 2001, oppure in dodici rate
bimestrali di eguale importo a decorrere dalla stessa data.
2.
Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a seguito della
regolarizzazione di cui al comma 1. Non si dà luogo al rimborso di somme
eventualmente versate.
Art. 36.
(Redditi da lavoro dipendente
prodotto all’estero)
1.
Nell’articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente
determinazione del reddito di lavoro dipendente, dopo il comma 8, è inserito il
seguente:
"8-bis. In deroga alle disposizioni dei
commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco
di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183
giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite
annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398".
2.
Nell’articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 luglio 1987, n.
317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, dopo le
parole: "di concerto con il Ministro del tesoro", sono aggiunte le
seguenti: "e con quello delle finanze".
3.
Nell’articolo 23, concernente ritenute sui redditi di lavoro dipendente, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante
disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, dopo
il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. I soggetti che adempiono agli
obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all’estero di
cui all’articolo 48, concernente determinazione del reddito di lavoro
dipendente, comma 8-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative
ritenute".
4.
L’articolo 15 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997,
n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466, e 18 dicembre 1997,
n. 467, è abrogato.
Art. 37.
(Disposizioni tributarie in materia
di associazioni sportive dilettantistiche)
1.
Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 13-bis, comma 1,
concernente detrazioni per oneri, la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro,
per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a due
milioni di lire, in favore delle società sportive dilettantistiche, a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
ufficio postale, ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del
Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400";
b) all’articolo 65, comma 2, concernente oneri di utilità sociale, dopo la
lettera c-septies) è aggiunta la
seguente:
"c-octies) le erogazioni liberali in
denaro, per un importo non superiore a due milioni di lire o al 2 per cento del
reddito d’impresa dichiarato, a favore delle società sportive
dilettantistiche";
c) all’articolo 81, comma 1, concernente redditi diversi, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
"m) le indennità di trasferta, i rimborsi
forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di
attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive
nazionali, dall’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE),
dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque
denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia
riconosciuto";
d) all’articolo 83, concernente premi, vincite e indennità, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
"2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i
premi e i compensi di cui alla lettera m)
del comma 1 dell’articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo
non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 10.000.000. Non
concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate
relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in
occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.";
e) all’articolo 91-bis, comma
1, concernente detrazioni di imposta per oneri, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonché dell’onere di cui all’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter)".
2.
All’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n.133, recante disposizioni
tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sulla parte imponibile dei redditi di
cui all’articolo 81, comma 1, lettera m),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in
materia di redditi diversi, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo
di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito
dall’articolo 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni,
concernente determinazione dell’imposta, maggiorata delle addizionali di
compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta è
a titolo d’imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a
lire 40 milioni ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il
predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per
scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo unico, la
parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla
formazione del reddito complessivo.
2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non
riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché
riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell’opzione di
cui all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di
eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non
superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali:
a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività
commerciali connesse agli scopi istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi
effettuata in conformità all’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in
materia di formazione del reddito complessivo.
3. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla
data del 18 maggio 1999, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della
legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle
associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre
1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni.
4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni,
recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive
dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 1, il comma 3 è abrogato;
b) nell’articolo 2:
1)
al comma 3, le parole: "quinto comma" sono sostituite dalle seguenti:
"sesto comma";
2)
al comma 5, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"3 per cento".
5. I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive
dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi
effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite
conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità
idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci
controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze
da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. L’inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle
agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni
sportive dilettantistiche, e l’applicazione delle sanzioni previste
dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante
riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di
imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi";
b) i commi 5 e 6 sono abrogati.
3.
La legge 25 marzo 1986, n. 80, recante trattamento tributario dei proventi
derivanti dall’esercizio di attività sportive dilettantistiche, è abrogata.
4.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano dal 1º gennaio 2000. Restano
salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d’imposta o
applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale
data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le
indennità, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui
all’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni
tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del
decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473.
Art. 38.
(Erogazioni liberali per progetti
culturali)
1.
All’articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera
c-octies), introdotta dall’articolo
37 della presente legge, è aggiunta la seguente:
"c-nonies) le erogazioni liberali in
denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente
riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la
realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello
spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con
proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono
beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma
allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario;
definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei
soggetti beneficiari; vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il
31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento al Centro informativo del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l’elenco dei soggetti
erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso
che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la
somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che
abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero
per i beni e le attività culturali versano all’entrata dello Stato un importo
pari al 37 per cento della differenza".
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2001. Le disposizioni medesime non hanno
effetti ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di
acconto dovute per il periodo di imposta 2001.
3.
Relativamente alla somma da indicare o determinare ai fini di quanto previsto
dal comma 1, è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 175 miliardi per
l’anno 2002 e di lire 100 miliardi a decorrere dall’anno 2003. Per il 2001,
l’importo delle erogazioni liberali compatibili con tali stanziamenti è
convenzionalmente fissato in lire 270 miliardi annue; per gli anni successivi,
verificandosi variazioni dell’aliquota di tassazione dei redditi, tale importo
può essere rideterminato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con
il Ministro per i beni e le attività culturali.
Art. 39.
(Disposizioni fiscali relative a fondi
pubblici di agevolazione)
1.
I fondi pubblici di agevolazione, istituiti da leggi dello Stato o delle
regioni, ancorchè affidati in gestione a soggetti terzi in forza di
disposizioni legislative, provvedimenti amministrativi o convenzioni, devono
intendersi riconducibili nell’ambito applicativo dell’articolo 88, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in
materia di applicabilità dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche allo
Stato ed agli enti pubblici. Non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate.
Art. 40.
(Campione d’Italia)