FINANZIARIA 2001

Legge n. 388 del 23 Dicembre 2000, G.U. n. 302 del 29 Dicembre 2000 suppl. ord..

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)

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Articolo

1

(Risultati differenziali)

Articolo

2

(Disposizioni in materia di imposte su i redditi relative alla riduzione delle aliquote ealla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni)

Articolo

3

(Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte estera, nonchè di redditi da lavoro dipendente prestato all’estero)

Articolo

4

(Riduzione della aliquota IRPEG)

Articolo

5

(Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario sui redditi d’impresa)

Articolo

6

(Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa)

Articolo

7

(Incentivi per l’incremento dell’occupazione)

Articolo

8

(Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate)

Articolo

9

(Tassazione del reddito d’impresa con aliquota proporzionale)

Articolo

10

(Soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi)

Articolo

11

(Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari)

Articolo

12

(Trattamento fiscale degli avanzi di gestione di Consorzi)

Articolo

13

(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo)

Articolo

14

(Regime fiscale delle attività marginali)

Articolo

15

(Agevolazioni fiscali in materia di scambi di servizi fra aziende agricole dei comuni montani)

Articolo

16

(Disposizioni in materia di base imponibile IRAP)

Articolo

17

(Interpretazione autentica sulla inderogabilità delle clausole mutualistiche da partedelle società cooperative e loro consorzi

Articolo

18

(Modifica alla disciplina dei versamenti ICI)

Articolo

19

(Versamento dell’ICI nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale)

Articolo

20

(Semplificazione per l’INVIM decennale)

Articolo

21

(Disposizioni concernenti l’esenzione dall’accisa sul biodiesel)

Articolo

22

(Riduzione dell’accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale)

Articolo

23

(Riduzione dell’accisa per alcuni impieghi agevolati)

Articolo

24

(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)

Articolo

25

(Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori)

Articolo

26

(Soggetti obbligati nel settore dell’accisa sul gas metano)

Articolo

27

(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali)

Articolo

28

(Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica)

Articolo

29

(Norme in materia di energia geotermica)

Articolo

30

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

Articolo

31

(Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

Articolo

32

(Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche)

Articolo

33

(Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e  disposizioni agevolative)

Articolo

34

(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti)

Articolo

35

(Regime fiscale di proventi spettanti a istituzioni o a soggetti stranieri  e internazionali)

Articolo

36

(Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali)

Articolo

37

(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)

Articolo

38

(Nulla osta rilasciato dall’Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento)

Articolo

39

(Disposizioni transitorie)

Articolo

40

(Disposizioni in materia di capitale della società di gestione della casa da gioco di Campione d’Italia)

Articolo

41

(Disposizioni in materia di concorso pronostici Enalotto e di gioco del lotto)

Articolo

42

(Disposizioni in materia di controlli dell’amministrazione finanziaria, di rappresentanza e di assistenza dei contribuenti)

Articolo

43

(Dismissione di beni e diritti immobiliari)

Articolo

44

(Norme in materia di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca)

Articolo

45

(Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale nella regione Friuli-Venezia Giulia)

Articolo

46

(Trasferimento in proprietà di alloggi)

Articolo

47

(Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici)

Articolo

48

(Rimborso della tassa sulle concessioni governative)

Articolo

49

(Alienazione dei materiali fuori uso della Difesa, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Articolo

50

(Rinnovi contrattuali)

Articolo

51

(Programmazione delle assunzioni e norme interpretative)

Articolo

52

(Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali e relativi costi)

Articolo

53

(Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni)

Articolo

54

(Modifica al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di tariffe, prezzi pubblici e tributi locali)

Articolo

55

(Norme particolari per gli enti locali)

Articolo

56

(Regole di bilancio per le università e gli enti di ricerca)

Articolo

57

(Finanza di progetto)

Articolo

58

(Consumi intermedi)

Articolo

59

(Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa)

Articolo

60

(Analisi dei mercati dei prodotti acquistati dalla pubblica amministrazione)

Articolo

61

(Spese per l’energia elettrica, postali e per combustibili)

Articolo

62

(Affitti passivi)

Articolo

63

(Vettovagliamento e approvvigionamento delle Forze armate, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Articolo

64

(Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni)

Articolo

65

(Semplificazione di procedure)

Articolo

66

(Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici e norme sulla tesoreria unica)

Articolo

67

(Compartecipazione al gettito IRPEF per i comuni per l’anno 2002)

Articolo

68

(Gestioni previdenziali)

Articolo

69

(Disposizioni relative al sistema pensionistico)

Articolo

70

(Maggiorazioni)

Articolo

71

(Totalizzazione dei periodi assicurativi)

Articolo

72
( Cumulo tra pensione e reddito da lavoro)